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Ordinanza — n. 7677/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 7677/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 7677/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ABAS MBOUP nato il 01/01/1974 avverso la sentenza del 27/04/2022 del GIUDICE DI PACE di AGROPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIORGIO POSCIA; Visti gli atti. Esaminati il ricorso e la sentenza impugnata. Rilevato che l'unico motivo di ricorso è generico e comunque manifestamente infondato; Considerato, infatti, che il Giudice di Pace di Agropoli ha desunto l'illegale ingresso nel territorio dello Stato da parte di Abas Mboup sulla base della documentazione in atti; ritt,r-ti rispetto Ma cui acquisizione l'odierno ricorrente non si era opposto e dai quali risultava che egli non aveva titolo per entrare e trattenersi in Italia; Ritenuto che il ricorrente nulla di concreto oppone limitandosi a prospettare l'inidoneità degli atti a dimostrare quanto oggetto di imputazione ed il mancato espletamento dell'istruttoria dibattimentale senza, però, tenere conto che il giudice - a norma dell'art.495 cod. proc. pen. - aveva il potere di revocare l'esame del teste dell'accusa ossia del verbalizzante i cui atti erano stati acquisiti con il consenso delle parti;

Regesto Legislator

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art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 7677/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Esaminati il ricorso e la sentenza impugnata. Rilevato che l'unico motivo di ricorso è generico e comunque manifestamente infondato; Considerato, infatti, che il Giudice di Pace di Agropoli ha desunto l'illegale ingresso nel territorio dello Stato da parte di Abas Mboup sulla base della documentazione in atti; ritt,r-ti rispetto Ma cui acquisizione l'odierno ricorrente non si era opposto e dai quali risultava che egli non aveva titolo per entrare e trattenersi in Italia; Ritenuto che il ricorrente nulla di concreto oppone limitandosi a prospettare l'inidoneità degli atti a dimostrare quanto oggetto di imputazione ed il mancato espletamento dell'istruttoria dibattimentale senza, però, tenere conto che il giudice - a norma dell'art.495 cod. proc. pen. - aveva il potere di revocare l'esame del teste dell'accusa ossia del verbalizzante i cui atti erano stati acquisiti con il consenso delle parti;

Parole chiave

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entrata illegale espatrio illegale insufficiente domanda iniziale di accesso assoggettamento nel diritto degli stranieri licenza d'importazione assenza ingiustificata

Disposizioni normative citate

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art. 616 cod. proc. pen
Rilevato che il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile e che il ricorrente deve essere condannato, in forza del disposto dell'art. 616 cod.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ABAS MBOUP nato il 01/01/1974 avverso la sentenza del 27/04/2022 del GIUDICE DI PACE di AGROPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIORGIO POSCIA;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Visti gli atti. Esaminati il ricorso e la sentenza impugnata. Rilevato che l'unico motivo di ricorso è generico e comunque manifestamente infondato; Considerato, infatti, che il Giudice di Pace di Agropoli ha desunto l'illegale ingresso nel territorio dello Stato da parte di Abas Mboup sulla base della documentazione in atti; ritt,r-ti rispetto Ma cui acquisizione l'odierno ricorrente non si era opposto e dai quali risultava che egli non aveva titolo per entrare e trattenersi in Italia; Ritenuto che il ricorrente nulla di concreto oppone limitandosi a prospettare l'inidoneità degli atti a dimostrare quanto oggetto di imputazione ed il mancato espletamento dell'istruttoria dibattimentale senza, però, tenere conto che il giudice - a norma dell'art.495 cod. proc. pen. - aveva il potere di revocare l'esame del teste dell'accusa ossia del verbalizzante i cui atti erano stati acquisiti con il consenso delle parti;

Rilevato che il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile e che il ricorrente deve essere condannato, in forza del disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali e della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non esulando profili di colpa nel ricorso (Corte Cost. n. 186 del 2000);

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 26 gennaio 2023