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Ordinanza — n. 7676/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 7676/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 7676/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: INFANTINO ANTONINO nato a CATANIA il 29/04/1980 avverso l'ordinanza del 15/06/2022 del GIP TRIBUNALE di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIORGIO POSCIA; Visti gli atti. Esaminati il ricorso e l'ordinanza impugnata. Rilevato che l'unico motivo dedotto è manifestamente infondato; Considerato, infatti, che il provvedimento impugnato, in puntuale applicazione dei principi in materia di continuazione come declinati dalla giurisprudenza di legittimità, ha ineccepibilmente osservato che osta al riconoscimento della continuazione, con rilievo decisivo, l'assenza di circostanze da cui desumere che il condannato, sin dalla consumazione del primo reato, avesse programmato nonostante il periodo intermedio trascorso, sia pure nelle linee generali richieste dall'art. 81, secondo comma, cod. pen., anche quelli successivi tenuto anche conto dei diversi luoghi di consumazione delle rapine e della circostanza che le stesse sono state consumate dall'Infantino in concorso con soggetti diversi.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 7676/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Esaminati il ricorso e l'ordinanza impugnata. Rilevato che l'unico motivo dedotto è manifestamente infondato; Considerato, infatti, che il provvedimento impugnato, in puntuale applicazione dei principi in materia di continuazione come declinati dalla giurisprudenza di legittimità, ha ineccepibilmente osservato che osta al riconoscimento della continuazione, con rilievo decisivo, l'assenza di circostanze da cui desumere che il condannato, sin dalla consumazione del primo reato, avesse programmato nonostante il periodo intermedio trascorso, sia pure nelle linee generali richieste dall'art. 81, secondo comma, cod. pen., anche quelli successivi tenuto anche conto dei diversi luoghi di consumazione delle rapine e della circostanza che le stesse sono state consumate dall'Infantino in concorso con soggetti diversi.

Parole chiave

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infrazioni uniche e continuate criminalità persistente reati sessuali contro fanciulli reiterazione di reati penali responsabilità penale dei minori contravvenzioni
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: INFANTINO ANTONINO nato a CATANIA il 29/04/1980 avverso l'ordinanza del 15/06/2022 del GIP TRIBUNALE di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIORGIO POSCIA;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Visti gli atti. Esaminati il ricorso e l'ordinanza impugnata. Rilevato che l'unico motivo dedotto è manifestamente infondato; Considerato, infatti, che il provvedimento impugnato, in puntuale applicazione dei principi in materia di continuazione come declinati dalla giurisprudenza di legittimità, ha ineccepibilmente osservato che osta al riconoscimento della continuazione, con rilievo decisivo, l'assenza di circostanze da cui desumere che il condannato, sin dalla consumazione del primo reato, avesse programmato nonostante il periodo intermedio trascorso, sia pure nelle linee generali richieste dall'art. 81, secondo comma, cod. pen., anche quelli successivi tenuto anche conto dei diversi luoghi di consumazione delle rapine e della circostanza che le stesse sono state consumate dall'Infantino in concorso con soggetti diversi.

In tale contesto i reati, commessi sembrano plausibilmente riconducibili ad autonome risoluzioni criminose ed espressione di una pervicace volontà criminale non meritevole dell'applicazione di istituti di favore; Rilevato, altresì, che le censure del ricorrente, oltre ad essere generiche sollecitano una lettura alternativa del compendio probatorio tratto dalle sentenze in esecuzione da sovrapporre a quella, non manifestamente illogica, del giudice di merito; Ritenuto, pertanto, che deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma il 26 gennaio