Ordinanza — n. 7673/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAseguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: POLISENO DAMIANO nato a BARI il 06/04/1982 avverso la sentenza del 20/10/2021 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIORGIO POSCIA; Visti gli atti. Esaminati il ricorso e la sentenza impugnata. Rilevato che il ricorso è manifestamente infondato e che, quindi, deve essere dichiarato inammissibile; Considerato, infatti, che con i lamentati vizi di motivazione e di violazione di legge, in realtà, si vorrebbe pervenire ad una differente valutazione degli elementi di merito, non consentita in sede di legittimità; Considerato, altresì, che la lamentata omessa motivazione non sussiste considerato che la Corte di appello ha legittimamente fatte proprie le argomentazioni svolte dal Tribunale in ordine alla sussistenza del reato contestato;
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 133 cod. pen, art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 7673/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Esaminati il ricorso e la sentenza impugnata. Rilevato che il ricorso è manifestamente infondato e che, quindi, deve essere dichiarato inammissibile; Considerato, infatti, che con i lamentati vizi di motivazione e di violazione di legge, in realtà, si vorrebbe pervenire ad una differente valutazione degli elementi di merito, non consentita in sede di legittimità; Considerato, altresì, che la lamentata omessa motivazione non sussiste considerato che la Corte di appello ha legittimamente fatte proprie le argomentazioni svolte dal Tribunale in ordine alla sussistenza del reato contestato;
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: POLISENO DAMIANO nato a BARI il 06/04/1982 avverso la sentenza del 20/10/2021 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIORGIO POSCIA;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Visti gli atti. Esaminati il ricorso e la sentenza impugnata. Rilevato che il ricorso è manifestamente infondato e che, quindi, deve essere dichiarato inammissibile; Considerato, infatti, che con i lamentati vizi di motivazione e di violazione di legge, in realtà, si vorrebbe pervenire ad una differente valutazione degli elementi di merito, non consentita in sede di legittimità; Considerato, altresì, che la lamentata omessa motivazione non sussiste considerato che la Corte di appello ha legittimamente fatte proprie le argomentazioni svolte dal Tribunale in ordine alla sussistenza del reato contestato;
Ritenuto poi, quanto alla mancata concessione delle attenuanti generiche, che in tale materia il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è parimenti insindacabile in sede di legittimità, purché - come verificatosi nel caso in esame - non sia contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269; Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, De Cotiis, Rv. 265826;
Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule, Rv. 259899); Rilevato che il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile e che il ricorrente deve essere condannato, in forza del disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali e della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non esulando profili di colpa nel ricorso (Corte Cost. n. 186 del 2000);
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 26 gennaio 20