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Ordinanza — n. 7671/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 7671/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 7671/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FABBROCINO GIOVANNI nato a SAN GENNARO VESUVIANO il 11/04/1974 avverso l'ordinanza del 21/06/2022 del TRIB. SORVEGLIANZA di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIORGIO POSCIA; Visti gli atti. Esaminati il ricorso e l'ordinanza impugnata. Rilevato che l'unico motivo dedotto è manifestamente infondato. Considerato, infatti, che il Tribunale di sorveglianza di Torino ha respinto il reclamo proposto da Giovanni Fabbrocino avverso l'ordinanza del Magistrato di sorveglianza che aveva respinto l'istanza di liberazione anticipata in relazione ai semestri maturati dal 31 marzo 2016 al 31 marzo 2018, dal 30 settembre 2018 al 31 marzo 2019 e dal 30 settembre 2019 al 31 marzo 2019 in considerazione delle numerose sanzioni disciplinari (diciannove) nelle quali era incorso il detenuto;

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 7671/2023 — snpen · Corte di Cassazione: SORVEGLIANZA di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIORGIO POSCIA; Visti gli atti. Esaminati il ricorso e l'ordinanza impugnata. Rilevato che l'unico motivo dedotto è manifestamente infondato. Considerato, infatti, che il Tribunale di sorveglianza di Torino ha respinto il reclamo proposto da Giovanni Fabbrocino avverso l'ordinanza del Magistrato di sorveglianza che aveva respinto l'istanza di liberazione anticipata in relazione ai semestri maturati dal 31 marzo 2016 al 31 marzo 2018, dal 30 settembre 2018 al 31 marzo 2019 e dal 30 settembre 2019 al 31 marzo 2019 in considerazione delle numerose sanzioni disciplinari (diciannove) nelle quali era incorso il detenuto;

Parole chiave

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riabilitazione sanzione disciplinare prescrizione della pena adeguamento della pena personale carcerario assistenza riabilitativa
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FABBROCINO GIOVANNI nato a SAN GENNARO VESUVIANO il 11/04/1974 avverso l'ordinanza del 21/06/2022 del TRIB. SORVEGLIANZA di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIORGIO POSCIA;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Visti gli atti. Esaminati il ricorso e l'ordinanza impugnata. Rilevato che l'unico motivo dedotto è manifestamente infondato. Considerato, infatti, che il Tribunale di sorveglianza di Torino ha respinto il reclamo proposto da Giovanni Fabbrocino avverso l'ordinanza del Magistrato di sorveglianza che aveva respinto l'istanza di liberazione anticipata in relazione ai semestri maturati dal 31 marzo 2016 al 31 marzo 2018, dal 30 settembre 2018 al 31 marzo 2019 e dal 30 settembre 2019 al 31 marzo 2019 in considerazione delle numerose sanzioni disciplinari (diciannove) nelle quali era incorso il detenuto;

Rilevato che il Tribunale di sorveglianza, nel respingere il reclamo, ha evidenziato che la sistematicità delle violazioni delle regole penitenziarie in un arco temporale non eccessivamente ampio era sintomatica dell'assenza di una reale partecipazione all'opera di rieducazione e che, comunque, le infrazioni avevano riguardato anche atteggiamenti offensivi e la promozione di disordini o sommosse; Considerato che il ricorrente, lamentando la violazione dell'art.54 Ord. pen. ed il vizio di motivazione tende, in realtà, ad una differente valutazione del merito, adeguatamente valutato, con motivazione idonea e non contraddittoria, da parte del Tribunale di sorveglianza e che tale operazione, come noto, non è consentita in sede di legittimità;

Ritenuto, pertanto, che deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma il 26 gennai