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Ordinanza — n. 7670/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against home detention revocation as it seeks re-evaluation of merits already decided by lower court.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 7670/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared Luigi Guida's appeal inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. Guida challenged the Rome Supervision Tribunal's refusal to grant home detention, arguing the lower court's reasoning was insufficient and ignored positive conduct factors. The court rejected this, ruling that the appellant attempted to re-evaluate merits already properly assessed by the tribunal, which is impermissible in cassation proceedings.

Regesto Legislator

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Art. 616 c.p.p.; Art. 617 c.p.p.: An appeal to the Court of Cassation against a Supervision Tribunal order refusing home detention is inadmissible if it merely seeks a new evaluation of merits already decided, as cassation reviews only legal errors, not factual re-assessment.

Parole chiave

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cassation admissibility home detention revocation supervision tribunal re-evaluation of merits legal error review motivi di cassazione impugnabilità della decisione di rinvio riesame dell'asilo

Disposizioni normative citate

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Art. 616 c.p.p.
Rilevato che il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile e che il ricorrente deve essere condannato, in forza del disposto dell'art. 616 cod.
Art. 617 c.p.p.
Corte Cost. n. 186 del 2000
pen., al pagamento delle spese processuali e della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non esulando profili di colpa nel ricorso (Corte Cost. n. 186 del 2000);
art. 616 cod. proc. pen
Rilevato che il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile e che il ricorrente deve essere condannato, in forza del disposto dell'art. 616 cod.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GUIDA LUIGI nato a NAPOLI il 18/04/1956 avverso l'ordinanza del 22/06/2022 del TRIB. SORVEGLIANZA di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIORGIO POSCIA;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Visti gli atti. Esaminati il ricorso e l'ordinanza impugnata. Considerato che il Tribunale di sorveglianza di Roma con l'ordinanza del 22 giugno 2022, ha respinto la domanda di detenzione domiciliare avanzata da Luigi Guida; Rilevato, al riguardo, che il Tribunale di sorveglianza ha escluso di potere concedere la misura alternativa richiesta tenuto conto che al Guida (collaboratore di giustizia) era stata già concessa la detenzione domiciliare, poi revocata a causa delle violazioni delle prescrizioni dal medesimo commesse e che, pur tenendo conto della regolare condotta in carcere, era necessaria una prosecuzione della osservazione inframuraria prima della eventuale nuova concessione del beneficio, tenuto anche conto che - dopo la revoca della precedente detenzione domiciliare - il Guida ha usufruito soltanto di cinque permessi premio peraltro con modalità restrittive;

Ritenuto che con il rìcorso il condannato tende, in realtà, ad una nuova valutazione degli elementi di merito già valutati, con motivazione adeguata e non contraddittoria, dal Tribunale di sorveglianza e che tale operazione, come noto, non è ammissibile in sede di legittimità; Considerato, altresì, che il ricorrente non si confronta in modo specifico con il ragionamento logico e giuridico contenuto nella ordinanza impugnata limitandosi a fare riferimento, in modo del tutto generico, ad una insufficienza ed illogicità della motivazione e ad una omessa valutazione degli elementi di segno positivo ad opera del giudice a quo ;

Rilevato che il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile e che il ricorrente deve essere condannato, in forza del disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali e della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non esulando profili di colpa nel ricorso (Corte Cost. n. 186 del 2000);

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 26 gennaio