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Ordinanza — n. 7669/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 7669/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 7669/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MASI WALTER nato a CARATE BRIANZA il 12/05/1967 avverso la sentenza del 23/02/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIORGIO POSCIA; Visti gli atti. Esaminati il ricorso e la sentenza impugnata. Premesso che la Corte di appello di Bologna, con la sentenza impugnata, ha confermato quella di primo grado con riguardo, in particolare, al trattamento sanzionatorio, al mancato riconoscimento dell'attenuante ex art. 5 1.895/67 ed al diniego della sospensione condizionale della pena; Considerato che il ricorrente lamenta il vizio di motivazione rispetto a tali tre profili deducendo la manifesta illogicità della stessa e sostenendo che la Corte territoriale si sarebbe limitata a richiamare, al riguardo, le argomentazioni del primo giudice;

Regesto Legislator

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art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 7669/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 26 gennaio 2023.

Parole chiave

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condono delle spese procedurali motivi di cassazione impugnabilità della decisione di rinvio ammende per infrazione procedurale impugnazione di decisioni amministrative attenuazione della pena

Disposizioni normative citate

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art. 616 cod. proc. pen
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MASI WALTER nato a CARATE BRIANZA il 12/05/1967 avverso la sentenza del 23/02/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIORGIO POSCIA;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Visti gli atti. Esaminati il ricorso e la sentenza impugnata. Premesso che la Corte di appello di Bologna, con la sentenza impugnata, ha confermato quella di primo grado con riguardo, in particolare, al trattamento sanzionatorio, al mancato riconoscimento dell'attenuante ex art. 5 1.895/67 ed al diniego della sospensione condizionale della pena; Considerato che il ricorrente lamenta il vizio di motivazione rispetto a tali tre profili deducendo la manifesta illogicità della stessa e sostenendo che la Corte territoriale si sarebbe limitata a richiamare, al riguardo, le argomentazioni del primo giudice;

Ritenuto che il ricorso, pur lamentando il vizio di motivazione è, in realtà, meramente rivalutativo delle argomentazioni svolte dal giudice a quo - con corretti richiami giuridici e con motivazione logica ed esaustiva - in punto di determinazione della pena, di esclusione della invocata attenuante e di diniego della sospensione della pena; Rilevato che il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile e che il ricorrente deve essere condannato, in forza del disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali e della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non esulando profili di colpa nel ricorso (Corte Cost. n. 186 del 2000);

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 26 gennaio 2023.