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Ordinanza — n. 7667/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 7667/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 7667/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MAREY NESMA IBRAHIM MOHAMED natq il 24/09/1990 avverso l'ordinanza del 21/06/2022 del TRIB. SORVEGLIANZA di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIORGIO POSCIA; Visti gli atti. Esaminati il ricorso e l'ordinanza impugnata. Considerato che il Tribunale di sorveglianza di Milano, con l'ordinanza del 21 giugno 2022, ha respinto la domanda di detenzione domiciliare avanzata da Marey Nesma Ibrahim Mohamed; Rilevato, al riguardo, che il Tribunale di sorveglianza ha escluso di potere concedere la richiesta misura alternativa alla detenzione (da eseguirsi presso l'abitazione del cognato della condannata) ritenendola non idonea, in quanto priva dei collegamenti e dei supporti considerati indispensabili, tenuto conto delle particolari condizioni personali e familiari della predetta;

Regesto Legislator

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art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 7667/2023 — snpen · Corte di Cassazione: SORVEGLIANZA di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIORGIO POSCIA; Visti gli atti. Esaminati il ricorso e l'ordinanza impugnata. Considerato che il Tribunale di sorveglianza di Milano, con l'ordinanza del 21 giugno 2022, ha respinto la domanda di detenzione domiciliare avanzata da Marey Nesma Ibrahim Mohamed; Rilevato, al riguardo, che il Tribunale di sorveglianza ha escluso di potere concedere la richiesta misura alternativa alla detenzione (da eseguirsi presso l'abitazione del cognato della condannata) ritenendola non idonea, in quanto priva dei collegamenti e dei supporti considerati indispensabili, tenuto conto delle particolari condizioni personali e familiari della predetta;

Parole chiave

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motivazione inadeguata delle censure costituzionali esame nel merito cognizione del ricorso per cassazione procedure di ricorso verosimiglianza dei motivi d'asilo revisione delle prestazioni d'invalidità

Disposizioni normative citate

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art. 616 cod. proc. pen
Rilevato che il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile e che la ricorrente deve essere condannata, in forza del disposto dell'art. 616 cod.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MAREY NESMA IBRAHIM MOHAMED natq il 24/09/1990 avverso l'ordinanza del 21/06/2022 del TRIB. SORVEGLIANZA di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIORGIO POSCIA;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Visti gli atti. Esaminati il ricorso e l'ordinanza impugnata. Considerato che il Tribunale di sorveglianza di Milano, con l'ordinanza del 21 giugno 2022, ha respinto la domanda di detenzione domiciliare avanzata da Marey Nesma Ibrahim Mohamed; Rilevato, al riguardo, che il Tribunale di sorveglianza ha escluso di potere concedere la richiesta misura alternativa alla detenzione (da eseguirsi presso l'abitazione del cognato della condannata) ritenendola non idonea, in quanto priva dei collegamenti e dei supporti considerati indispensabili, tenuto conto delle particolari condizioni personali e familiari della predetta;

Ritenuto che con il ricorso la condannata tende, in realtà, ad una nuova valutazione degli elementi di merito già valutati, con motivazione adeguata e non contraddittoria, dal Tribunale di sorveglianza e che tale operazione, come è noto, non è ammissibile in sede di legittimità; Considerato, altresì, che la ricorrente non si confronta in modo specifico con il ragionamento logico e giuridico contenuto nella ordinanza impugnata limitandosi a fare riferimento, in modo del tutto generico, ad una omessa valutazione di tutti gli elementi ad opera del giudice a quo ;

Rilevato che il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile e che la ricorrente deve essere condannata, in forza del disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali e della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non esulando profili di colpa nel ricorso (Corte Cost. n. 186 del 2000);

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 26 gennaio 2