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Ordinanza — n. 7666/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against probation order due to lack of specific legal argumentation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 7666/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared Mario Patanè's appeal inadmissible, rejecting his request for a new substantive review of his probation and home detention applications. Patanè argued for a fresh evaluation of his case, but the court noted that the lower tribunal had already rejected these requests based on his criminal history and lack of work prospects. The court ruled that seeking a new merit assessment without specific legal criticism violates procedural rules, resulting in the dismissal of the appeal and an order to pay court costs.

Regesto Legislator

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Art. 616 c.p.p.; Art. 47-ter, comma 1-bis ultimo, Ord. pen.: A petition to the Court of Cassation against a decision declaring an application inadmissible is inadmissible if the petitioner fails to provide specific legal arguments challenging the reasoning of the lower court.

Parole chiave

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probation order home detention inadmissible appeal substantive review procedural defect court costs Cassation jurisdiction motivi di cassazione

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 616 c.p.p.
Rilevato che il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile e che il ricorrente deve essere condannato, in forza del disposto dell'art. 616 cod.
Art. 47-ter, comma 1-bis ultimo, Ord. pen.
Corte Cost. n. 186 del 2000
pen., al pagamento delle spese processuali e della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non esulando profili di colpa nel ricorso (Corte Cost. n. 186 del 2000);
art. 616 cod. proc. pen
Rilevato che il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile e che il ricorrente deve essere condannato, in forza del disposto dell'art. 616 cod.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Corte Cost. n. 186 del 2000
pen., al pagamento delle spese processuali e della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non esulando profili di colpa nel ricorso (Corte Cost. n. 186 del 2000);
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PATANE MARIO nato a GIARRE il 16/08/1986 jer-Th avverso l'ordinanza del 29/03/2022 del TRIB. SORVEGLIANZA di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIORGIO POSCIA;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Visti gli atti. Esaminati il ricorso e l'ordinanza impugnata. Considerato che il Tribunale di sorveglianza di Bologna, con l'ordinanza del 26 aprile 2022, ha respinto la domanda di affidamento in prova ed ha dichiarato inammissibile quella di detenzione domiciliare avanzate da Mario Patanè; Rilevato, al riguardo, che il Tribunale di sorveglianza ha escluso di potere concedere la più ampia delle misure alternative alla detenzione per i precedenti penali risultanti a carico del Patanè, per l'assenza di alcuna revisione critica rispetto ai reati commessi e per la mancanza di un qualsiasi prospettiva lavorativa o di volontariato;

Ritenuto che con il ricorso il Patanè vorrebbe una nuova valutazione degli elementi di merito già esaminati, con motivazione adeguata e non contraddittoria, dal Tribunale di sorveglianza e che tale operazione, come è noto, non è ammissibile in sede di legittimità; Rilevato, inoltre, che il ricorrente non censura la declaratoria di inammissibilità della richiesta di detenzione domiciliare, pronunciata a norma dell'art.47-ter, comma 1- bis ultimo periodo, Ord. pen.; Considerato, altresì, che il ricorrente, quanto alla istanza di affidamento in prova, non si confronta in modo specifico con il ragionamento logico e giuridico contenuto nella ordinanza impugnata limitandosi a fare riferimento, in modo del tutto generico, ad una omessa valutazione di tutti gli elementi da parte del giudice a quo;

Rilevato che il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile e che il ricorrente deve essere condannato, in forza del disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali e della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non esulando profili di colpa nel ricorso (Corte Cost. n. 186 del 2000);

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 26 gennaio