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Ordinanza — n. 7665/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 7665/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 7665/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: HALIL MOHAMED nato il 13/11/1990 avverso l'ordinanza del 03/05/2022 del GIUD. SORVEGLIANZA di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIORGIO POSCIA; Visti gli atti. Esaminati il ricorso ed il provvedimento impugnato; Considerato che il Magistrato di sorveglianza di Milano in data 3 maggio 2022 ha revocato il proprio precedente provvedimento del 29 aprile 2022, con il quale era stato concesso a Halil Mohamed, in via provvisoria, l'affidamento in prova in casi particolari ai sensi dell'art.94 d.P.R. n.309/90, con trasmissione degli atti al Tribunale di sorveglianza di Milano per quanto di competenza; Ritenuto, al riguardo, che il ricorso proposto dal condannato avverso il citato provvedimento è inammissibile poiché, in tema di misure alternative alla detenzione, il provvedimento di revoca di quella provvisoriamente applicata dal Magistrato di sorveglianza non è autonomamente impugnabile con ricorso per cassazione, essendo la valutazione delle ragioni della revoca rimessa al momento delle decisione definitiva sulla concedibilità della misura da parte del Tribunale di sorveglianza (Sez. 1, Sentenza n. 33911 del 07/07/2021, Rv. 281793 - 01);

Regesto Legislator

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art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 7665/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 26 g nnaio 2023.

Parole chiave

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ammende per infrazione procedurale motivi di cassazione sanzioni pecuniarie addebito di tasse rimborso delle spese ripetibili dell'avvocato

Disposizioni normative citate

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art. 616 cod. proc. pen
Rilevato che il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile e che il ricorrente deve essere condannato, in forza del disposto dell'art. 616 cod.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: HALIL MOHAMED nato il 13/11/1990 avverso l'ordinanza del 03/05/2022 del GIUD. SORVEGLIANZA di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIORGIO POSCIA;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Visti gli atti. Esaminati il ricorso ed il provvedimento impugnato; Considerato che il Magistrato di sorveglianza di Milano in data 3 maggio 2022 ha revocato il proprio precedente provvedimento del 29 aprile 2022, con il quale era stato concesso a Halil Mohamed, in via provvisoria, l'affidamento in prova in casi particolari ai sensi dell'art.94 d.P.R. n.309/90, con trasmissione degli atti al Tribunale di sorveglianza di Milano per quanto di competenza; Ritenuto, al riguardo, che il ricorso proposto dal condannato avverso il citato provvedimento è inammissibile poiché, in tema di misure alternative alla detenzione, il provvedimento di revoca di quella provvisoriamente applicata dal Magistrato di sorveglianza non è autonomamente impugnabile con ricorso per cassazione, essendo la valutazione delle ragioni della revoca rimessa al momento delle decisione definitiva sulla concedibilità della misura da parte del Tribunale di sorveglianza (Sez. 1, Sentenza n. 33911 del 07/07/2021, Rv. 281793 - 01);

Rilevato che il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile e che il ricorrente deve essere condannato, in forza del disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali e della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non esulando profili di colpa nel ricorso (Corte Cost. n. 186 del 2000);

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 26 g nnaio 2023.