Ordinanza — n. 7663/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAseguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TASSOTTI MASSIMO AMEDEO GIOVANNI nato il 25/06/1955 avverso l'ordinanza del 11/05/2022 del TRIB. SORVEGLIANZA di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIORGIO POSCIA; Visti gli atti. Esaminati il ricorso e l'ordinanza impugnata. Premesso che il Tribunale di sorveglianza di Milano ha, tra l'altro, respinto la domanda di differimento dell'esecuzione della pena nella forma della detenzione domiciliare avanzata da Massimo Amedeo Giovanni Tassotti, ritenendo le condizioni di salute del condannato compatibili con il regime detentivo; Considerato che il ricorrente, lamentando il vizio di violazione di legge sostanziale e processuale nonché quello di motivazione tende, in realtà, ad una differente ed inammissibile valutazione degli elementi di merito, già adeguatamente considerati, con motivazione congrua e non illogica, dal Tribunale di sorveglianza rispetto alle sue condizioni di salute;
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 7663/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 26 gennaio 2023.
Parole chiave
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TASSOTTI MASSIMO AMEDEO GIOVANNI nato il 25/06/1955 avverso l'ordinanza del 11/05/2022 del TRIB. SORVEGLIANZA di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIORGIO POSCIA;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Visti gli atti. Esaminati il ricorso e l'ordinanza impugnata. Premesso che il Tribunale di sorveglianza di Milano ha, tra l'altro, respinto la domanda di differimento dell'esecuzione della pena nella forma della detenzione domiciliare avanzata da Massimo Amedeo Giovanni Tassotti, ritenendo le condizioni di salute del condannato compatibili con il regime detentivo; Considerato che il ricorrente, lamentando il vizio di violazione di legge sostanziale e processuale nonché quello di motivazione tende, in realtà, ad una differente ed inammissibile valutazione degli elementi di merito, già adeguatamente considerati, con motivazione congrua e non illogica, dal Tribunale di sorveglianza rispetto alle sue condizioni di salute;
Ritenuto, infatti, che i suddetti motivi sono inammissibili in quanto riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito, nonché privi della necessaria analisi delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata; Rilevato che il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile e che il ricorrente deve essere condannato, in forza del disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali e della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non esulando profili di colpa nel ricorso (Corte Cost. n. 186 del 2000);
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 26 gennaio 2023.