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Ordinanza — n. 7662/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 7662/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 7662/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: NICOLETTI GIUSEPPE nato il 19/12/1989 avverso la sentenza del 28/02/2022 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIORGIO POSCIA; Visti gli atti. Esaminati il ricorso e la sentenza impugnata. Rilevato che il ricorso è manifestamente infondato e che, quindi, deve essere dichiarato inammissibile; Considerato, infatti, che con l'unico motivo si denuncia la manifesta illogicità della motivazione, peraltro palesando una chiara incursione nella valutazione di merito e altresì contestando, in modo manifestamente infondato, l'accertamento di responsabilità; Rilevato, altresì, che il vizio di travisamento della prova per omissione ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 7662/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Esaminati il ricorso e la sentenza impugnata. Rilevato che il ricorso è manifestamente infondato e che, quindi, deve essere dichiarato inammissibile; Considerato, infatti, che con l'unico motivo si denuncia la manifesta illogicità della motivazione, peraltro palesando una chiara incursione nella valutazione di merito e altresì contestando, in modo manifestamente infondato, l'accertamento di responsabilità; Rilevato, altresì, che il vizio di travisamento della prova per omissione ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.

Parole chiave

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prova del beneficio dell’assistenza giudiziaria risarcimento per errore giudiziario azione intesa alla dichiarazione di responsabilità responsabilità disciplinare motivi di cassazione rimborso delle spese
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: NICOLETTI GIUSEPPE nato il 19/12/1989 avverso la sentenza del 28/02/2022 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIORGIO POSCIA;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Visti gli atti. Esaminati il ricorso e la sentenza impugnata. Rilevato che il ricorso è manifestamente infondato e che, quindi, deve essere dichiarato inammissibile; Considerato, infatti, che con l'unico motivo si denuncia la manifesta illogicità della motivazione, peraltro palesando una chiara incursione nella valutazione di merito e altresì contestando, in modo manifestamente infondato, l'accertamento di responsabilità; Rilevato, altresì, che il vizio di travisamento della prova per omissione ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.

è estraneo al procedimento di legittimità, a meno che il travisamento non abbia investito plurime circostanze decisive totalmente ignorate ovvero ricostruite dai giudici di merito in modo talmente erroneo da trasfondersi in una motivazione apparente o inesistente, riconducibile alla violazione di legge (Sez. 2 - , Sentenza n. 20968 del 06/07/2020, Rv. 279435 - 01); Ritenuto, pertanto, che deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma il 26 gennaio 2023.