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Ordinanza — n. 7660/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal claiming monetary fine prescription, ruling execution start date controls limitation period.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 7660/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible regarding the prescription of a monetary fine. The applicant argued that the limitation period began upon notification of the payment order, but the executing judge correctly determined that the procedural start of execution neutralized the prescription defense. The court affirmed that only the initiation of execution matters, regardless of whether it was voluntary or coercive.

Regesto Legislator

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Art. 172 cod. pen.; Art. 616 cod. proc. pen.: The limitation period for the extinction of a pecuniary penalty commences solely from the moment the execution procedure begins, irrespective of the method of initiation or subsequent temporal developments.

Parole chiave

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prescription of penalty pecuniary fine extinction execution procedure start limitation period calculation inadmissible appeal criminal execution law Cassa delle ammende sospensione dell'esecuzione

Disposizioni normative citate

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Art. 172 cod. pen.
Art. 667, comma 4 cod. proc. pen.
Art. 616 cod. proc. pen.
Rilevato che il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile e che il ricorrente deve essere condannato, in forza del disposto dell'art. 616 cod.
Corte Cost. n. 186 del 2000
pen., al pagamento delle spese processuali e della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non esulando profili di colpa nel ricorso (Corte Cost. n. 186 del 2000);
art. 616 cod. proc. pen
Rilevato che il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile e che il ricorrente deve essere condannato, in forza del disposto dell'art. 616 cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. 1, Sentenza n. 22312 del 08/07/2020, Rv. 279453 - 01
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BRUNO GAETANO nato a PALERMO il 26/03/1973 avverso l'ordinanza del 29/06/2022 del GIP TRIBUNALE di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIORGIO POSCIA;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Visti gli atti. Esaminati il ricorso e l'ordinanza impugnata. Premesso che il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Palermo, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha respinto l'opposizione proposta da Gaetano Bruno avverso l'ordinanza ex art.667, comma 4, cod. proc. pen. emessa dal medesimo Giudice per le indagini preliminari in data 15 ottobre 2021, con la quale era stata rigettata l'istanza, avanzata dal predetto, volta a sentire dichiarare estinta per decorso del tempo, ai sensi dell'art.172 cod. pen., la pena pecuniaria della multa per euro 40.000 applicatagli (unitamente alla pena di anni sette e mesi due di reclusione), con sentenza dello stesso Giudice del 18 dicembre 2002, parzialmente riformata in appello;

Rilevato che il giudice dell'esecuzione ha escluso l'intervenuta prescrizione della pena pecuniaria osservando che la notifica della cartella di pagamento, avvenuta il giorno 29 agosto 2005, aveva dato inizio al procedimento esecutivo e cristallizzato la pretesa punitiva dello Stato, neutralizzando l'operare della prescrizione; Considerato che il ricorrente, con l'unico motivo, lamenta la violazione dell'art.172 cod. pen. sostenendo, invece, che dalla data di notificazione della cartella comincia a decorrere il termine prescrizionale; Ritenuto che il motivo è manifestamente infondato poiché ai fini dell'estinzione della pena pecuniaria per decorso del tempo rileva, quale fatto impeditivo, il solo momento dell'inizio dell'esecuzione, non venendo in conto né il modo - coattivo o spontaneo - in cui tale inizio ha avuto luogo e neppure le successive concrete tempistiche dell'esecuzione medesima (Sez. 1, Sentenza n. 22312 del 08/07/2020, Rv. 279453 - 01);

Rilevato che il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile e che il ricorrente deve essere condannato, in forza del disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali e della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non esulando profili di colpa nel ricorso (Corte Cost. n. 186 del 2000);

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 26 gennai