Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 7658/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 7658/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 7658/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BORRINO GENNARO nato a POZZUOLI il 30/05/1972 avverso la sentenza del 04/04/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIORGIO POSCIA; u/ Visti gli atti. Esaminati il ricorso e la sentenza impugnata. Premesso che il ricorrente lamenta violazione di legge e vizio di motivazione con riguardo al trattamento sanzionatorio ed al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche in misura prevalente e nella loro massima estensione; Considerato che il ricorso è manifestamente infondato poiché la pena, lungi dall'essere stata quantificata sulla scorta di criteri illogici, è stata determinata in misura prossima al minimo edittale, così il giudizio di equivalenza rispetto alle circostanze attenuanti generiche è stato motivato in modo congruo e non contraddittorio;

Regesto Legislator

Generato dall'IA

art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 7658/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Esaminati il ricorso e la sentenza impugnata. Premesso che il ricorrente lamenta violazione di legge e vizio di motivazione con riguardo al trattamento sanzionatorio ed al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche in misura prevalente e nella loro massima estensione; Considerato che il ricorso è manifestamente infondato poiché la pena, lungi dall'essere stata quantificata sulla scorta di criteri illogici, è stata determinata in misura prossima al minimo edittale, così il giudizio di equivalenza rispetto alle circostanze attenuanti generiche è stato motivato in modo congruo e non contraddittorio;

Parole chiave

Generato dall'IA
procedure di ricorso prova del beneficio dell’assistenza giudiziaria condono delle spese procedurali motivi di cassazione ammende per infrazione procedurale ricorso effettivo

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art. 616 cod. proc. pen
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BORRINO GENNARO nato a POZZUOLI il 30/05/1972 avverso la sentenza del 04/04/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIORGIO POSCIA; u/

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Visti gli atti. Esaminati il ricorso e la sentenza impugnata. Premesso che il ricorrente lamenta violazione di legge e vizio di motivazione con riguardo al trattamento sanzionatorio ed al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche in misura prevalente e nella loro massima estensione; Considerato che il ricorso è manifestamente infondato poiché la pena, lungi dall'essere stata quantificata sulla scorta di criteri illogici, è stata determinata in misura prossima al minimo edittale, così il giudizio di equivalenza rispetto alle circostanze attenuanti generiche è stato motivato in modo congruo e non contraddittorio;

Rilevato infatti, quanto alla pena, che nel caso, qui verificatosi, in cui essa venga irrogata in misura prossima al minimo edittale, non è necessaria un'argomentazione specifica e dettagliata da parte del giudice, che ottempera all'obbligo motivazionale di cui all'art. 125, comma 3, cod. proc. pen. anche ove adoperi, come fatto dalla Corte territoriale che ha respinto il peraltro generico motivo di gravame sul punto, espressioni che facciano comunque riferimento all'equità e congruità della pena medesima (ex plurimis, Sez. 1, n. 16691 del 22/01/2009, Santaiti, Rv. 243168-01;

Sez. 3, n. 33773 del 29/05/2007, Ruggieri, Rv. 237402-01; Sez. 2, n. 43596 del 07/10/2003, Iunco, Rv. 227685-01); Ritenuto, altresì, che il giudizio di comparazione tra attenuanti ed aggravanti rientra nell'ambito della discrezionalità del giudice di merito ed è sindacabile in sede di legittimità solo nel caso in cui sia affetto da vizio logico o giuridico, da escludersi nel caso di specie; Rilevato che il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile e che il ricorrente deve essere condannato, in forza del disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali e della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non esulando profili di colpa nel ricorso (Corte Cost. n. 186 del 2000);

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 26 gennai