Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 7657/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 7657/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 7657/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: VICORITO LUIGI nato a NAPOLI il 23/04/1957 avverso la sentenza del 09/05/2022 della CORTE ASSISE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIORGIO POSCIA; Visti gli atti. Esaminati il ricorso e la sentenza impugnata. Rilevato che l'unico motivo di ricorso, attinente al trattamento sanzionatorio, è manifestamente infondato; Considerato, infatti, che la pena, lungi dall'essere stata quantificata sulla scorta di criteri illogici, è stata determinata tenuto conto del giudizio di equivalenza tra l'aggravante della premeditazione e le concesse circostanze attenuanti generiche; Ritenuto, infatti, che la Corte territoriale - con motivazione congrua e non manifestamente illogica - ha spiegato le ragioni per le quali ha fissato la pena base in anni ventiquattro (poi ridotta ad anni sedici per la scelta del rito) ed ha espresso il giudizio di equivalenza delle generiche rispetto alla premeditazione, dando particolare rilievo alla accurata preparazione dell'omicidio di Salvatore Ferraiuolo, alle efferate modalità esecutive dello stesso, alla progressione criminosa del Vicorito ed al movente dell'omicidio medesimo;

Regesto Legislator

Generato dall'IA

art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 7657/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 26 gennaio 2023.

Parole chiave

Generato dall'IA
assassinio qualificato sentenza penale riduzione della pena reato grave commisurazione della pena minorile adeguamento della pena

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art. 616 cod. proc. pen
Rilevato che il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile e che il ricorrente deve essere condannato, in forza del disposto dell'art. 616 cod.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: VICORITO LUIGI nato a NAPOLI il 23/04/1957 avverso la sentenza del 09/05/2022 della CORTE ASSISE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIORGIO POSCIA;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Visti gli atti. Esaminati il ricorso e la sentenza impugnata. Rilevato che l'unico motivo di ricorso, attinente al trattamento sanzionatorio, è manifestamente infondato; Considerato, infatti, che la pena, lungi dall'essere stata quantificata sulla scorta di criteri illogici, è stata determinata tenuto conto del giudizio di equivalenza tra l'aggravante della premeditazione e le concesse circostanze attenuanti generiche; Ritenuto, infatti, che la Corte territoriale - con motivazione congrua e non manifestamente illogica - ha spiegato le ragioni per le quali ha fissato la pena base in anni ventiquattro (poi ridotta ad anni sedici per la scelta del rito) ed ha espresso il giudizio di equivalenza delle generiche rispetto alla premeditazione, dando particolare rilievo alla accurata preparazione dell'omicidio di Salvatore Ferraiuolo, alle efferate modalità esecutive dello stesso, alla progressione criminosa del Vicorito ed al movente dell'omicidio medesimo;

Rilevato che il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile e che il ricorrente deve essere condannato, in forza del disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali e della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non esulando profili di colpa nel ricorso (Corte Cost. n. 186 del 2000);

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 26 gennaio 2023.