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Ordinanza — n. 7656/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 7656/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 7656/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TOSCANO GIUSEPPE nato a GENOVA il 13/03/1968 avverso l'ordinanza del 22/06/2022 del GIP TRIBUNALE di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIORGIO POSCIA; Visti gli atti. Esaminati il ricorso e l'ordinanza impugnata. Rilevato che l'unico motivo dedotto è manifestamente infondato. Considerato, infatti, che il provvedimento impugnato, in puntuale applicazione dei principi in materia di continuazione come declinati dalla giurisprudenza di legittimità, ha ineccepibilmente osservato che osta al riconoscimento della continuazione, con rilievo decisivo, l'assenza di circostanze da cui desumere che il condannato, sin dalla consumazione del primo reato, avesse programmato nonostante il periodo intermedio trascorso (di vari mesi), sia pure nelle linee generali richieste dall'art. 81, secondo comma, cod. pen., anche quello successivo tenuto anche conto che le due società fallite operavano in diversi settori, che le stesse non avevano contatti tra di loro, che le dichiarazioni di fallimento sono intervenute in epoche e distretti diversi, che il ruolo rivestito da Giuseppe Toscano in tali società non era il medesimo (in una era amministratore di fatto e nell'altra amministratore unico e poi amministratore delegato) e che per una società era stata contestata la bancarotta documentale mentre per l'altra quella fraudolenta.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 7656/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Esaminati il ricorso e l'ordinanza impugnata. Rilevato che l'unico motivo dedotto è manifestamente infondato. Considerato, infatti, che il provvedimento impugnato, in puntuale applicazione dei principi in materia di continuazione come declinati dalla giurisprudenza di legittimità, ha ineccepibilmente osservato che osta al riconoscimento della continuazione, con rilievo decisivo, l'assenza di circostanze da cui desumere che il condannato, sin dalla consumazione del primo reato, avesse programmato nonostante il periodo intermedio trascorso (di vari mesi), sia pure nelle linee generali richieste dall'art. 81, secondo comma, cod. pen., anche quello successivo tenuto anche conto che le due società fallite operavano in diversi settori, che le stesse non avevano contatti tra di loro, che le dichiarazioni di fallimento sono intervenute in epoche e distretti diversi, che il ruolo rivestito da Giuseppe Toscano in tali società non era il medesimo (in una era amministratore di fatto e nell'altra amministratore unico e poi amministratore delegato) e che per una società era stata contestata la bancarotta documentale mentre per l'altra quella fraudolenta.

Parole chiave

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concorso di reati reiterazione di reati penali bancarotta fraudolenta unità del fallimento correità infrazione commessa nell'azienda
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TOSCANO GIUSEPPE nato a GENOVA il 13/03/1968 avverso l'ordinanza del 22/06/2022 del GIP TRIBUNALE di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIORGIO POSCIA;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Visti gli atti. Esaminati il ricorso e l'ordinanza impugnata. Rilevato che l'unico motivo dedotto è manifestamente infondato. Considerato, infatti, che il provvedimento impugnato, in puntuale applicazione dei principi in materia di continuazione come declinati dalla giurisprudenza di legittimità, ha ineccepibilmente osservato che osta al riconoscimento della continuazione, con rilievo decisivo, l'assenza di circostanze da cui desumere che il condannato, sin dalla consumazione del primo reato, avesse programmato nonostante il periodo intermedio trascorso (di vari mesi), sia pure nelle linee generali richieste dall'art. 81, secondo comma, cod. pen., anche quello successivo tenuto anche conto che le due società fallite operavano in diversi settori, che le stesse non avevano contatti tra di loro, che le dichiarazioni di fallimento sono intervenute in epoche e distretti diversi, che il ruolo rivestito da Giuseppe Toscano in tali società non era il medesimo (in una era amministratore di fatto e nell'altra amministratore unico e poi amministratore delegato) e che per una società era stata contestata la bancarotta documentale mentre per l'altra quella fraudolenta.

In tale contesto i reati commessi sembrano, plausibilmente, riconducibili ad autonome risoluzioni criminose ed espressione di una pervicace volontà criminale non meritevole dell'applicazione di istituti di favore; Rilevato, altresì, che le censure del ricorrente, oltre ad essere generiche sollecitano una lettura alternativa del compendio probatorio tratto dalle sentenze in esecuzione da sovrapporre a quella, non manifestamente illogica, del giudice di merito; Ritenuto, pertanto, che deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in R a il 26 gen