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Ordinanza — n. 7653/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 7653/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 7653/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CASALE FABIO nato a ROMA il 29/04/1969 avverso l'ordinanza del 06/07/2022 del TRIB. SORVEGLIANZA di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIORGIO POSCIA; Visti gli atti. Esaminati il ricorso e l'ordinanza impugnata. Considerato che il Tribunale di sorveglianza di Roma, con l'ordinanza del 6 luglio 2022, ha respinto il reclamo proposto da Fabio Casale avverso l'ordinanza del Magistrato di sorveglianza della stessa città con la quale era stata, tra l'altro, respinta la domanda di liberazione anticipata relativa al semestre di detenzione maturato dal giorno 10 giugno 2019 sino al giorno 10 dicembre 2019 in ragione della condotta tenuta I'll ottobre 2019 - in costanza del provvedimento di differimento provvisorio della pena nelle forma della detenzione domiciliare - consistita in una trattativa per la cessione di sostanza stupefacente;

Regesto Legislator

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art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 7653/2023 — snpen · Corte di Cassazione: SORVEGLIANZA di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIORGIO POSCIA; Visti gli atti. Esaminati il ricorso e l'ordinanza impugnata. Considerato che il Tribunale di sorveglianza di Roma, con l'ordinanza del 6 luglio 2022, ha respinto il reclamo proposto da Fabio Casale avverso l'ordinanza del Magistrato di sorveglianza della stessa città con la quale era stata, tra l'altro, respinta la domanda di liberazione anticipata relativa al semestre di detenzione maturato dal giorno 10 giugno 2019 sino al giorno 10 dicembre 2019 in ragione della condotta tenuta I'll ottobre 2019 - in costanza del provvedimento di differimento provvisorio della pena nelle forma della detenzione domiciliare - consistita in una trattativa per la cessione di sostanza stupefacente;

Parole chiave

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riesame dell'entità pena procedimento di controllo degli aiuti contributi per le attività di vigilanza esame nel merito riesame dell'asilo ricalcolo di prestazioni d'invalidità

Disposizioni normative citate

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art. 616 cod. proc. pen
Rilevato che il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile e che il ricorrente deve essere condannato, in forza del disposto dell'art. 616 cod.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CASALE FABIO nato a ROMA il 29/04/1969 avverso l'ordinanza del 06/07/2022 del TRIB. SORVEGLIANZA di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIORGIO POSCIA;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Visti gli atti. Esaminati il ricorso e l'ordinanza impugnata. Considerato che il Tribunale di sorveglianza di Roma, con l'ordinanza del 6 luglio 2022, ha respinto il reclamo proposto da Fabio Casale avverso l'ordinanza del Magistrato di sorveglianza della stessa città con la quale era stata, tra l'altro, respinta la domanda di liberazione anticipata relativa al semestre di detenzione maturato dal giorno 10 giugno 2019 sino al giorno 10 dicembre 2019 in ragione della condotta tenuta I'll ottobre 2019 - in costanza del provvedimento di differimento provvisorio della pena nelle forma della detenzione domiciliare - consistita in una trattativa per la cessione di sostanza stupefacente;

Rilevato, al riguardo, che il Tribunale di sorveglianza ha condiviso la valutazione operata dal Magistrato di sorveglianza ritenendo non rilevante la circostanza che per i fatti sopra indicati il condannato non fosse penalmente indagato, poiché ciò che importa non è il rilievo penale del comportamento tenuto, ma se esso faccia escludere la partecipazione all'opera di rieducazione nel semestre preso in considerazione ai sensi dell'art.54 Ord. pen.; Considerato, quindi, che con il provvedimento impugnato tale partecipazione è stata esclusa essendo stato dato rilievo alla nota della D.D.A. del 9 giugno 2020, nella quale si riferiva del contesto nel quale il condannato era stato intercettato ed osservato mentre incontrava tale Giovanni Princi e Luca Sacchi (quest'ultimo ucciso il 24 ottobre 2019 in un contesto di scambio di stupefacenti e di denaro);

Ritenuto che con il ricorso il Casale tende, in realtà, ad una nuova valutazione degli elementi di merito già valutati, con motivazione adeguata e non contraddittoria, da parte del Tribunale di sorveglianza, operazione che come è noto non è ammissibile in sede di legittimità; Considerato, altresì, che il ricorrente non si confronta in modo specifico con il ragionamento logico e giuridico contenuto nella ordinanza impugnata limitandosi a fare riferimento, in modo del tutto generico, ad un automatismo che sarebbe stato effettuato ad opera del giudice a quo ;

Rilevato che il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile e che il ricorrente deve essere condannato, in forza del disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., al i pagamento delle spese processuali e della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in 1/i favore della Cassa delle ammende, non esulando profili di colpa nel ricorso (Corte Cost. n. 186 del 2000);

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 26 g