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Ordinanza — n. 7650/2023 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed as inadmissible due to manifestly unfounded grounds and improper merit re-evaluation attempt.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 7650/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal by Francesco Turiano inadmissible, ordering him to pay legal fees and a fine. The court found the sole ground of partial illegibility absorbed by the lower tribunal's decision and confirmed the missing document was already available in the file. Furthermore, the alleged defects in reasoning were deemed a disguised attempt to re-evaluate the merits, which is impermissible.

Regesto Legislator

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Art. 616 cod. proc. pen.; Art. 616-bis cod. proc. pen.: An appeal is inadmissible if its sole ground is manifestly unfounded, if the alleged illegibility is absorbed by the contested decision, or if the appellant attempts an impermissible re-evaluation of the merits.

Parole chiave

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inadmissible appeal manifestly unfounded Criminal Procedure Code merit re-evaluation legal fees order Cassa delle ammende partial illegibility censure procedurali

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 616 cod. proc. pen.
Corte Cost. n. 186 del 2000
pen., al pagamento delle spese processuali e della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non esulando profili di colpa nel ricorso (Corte Cost. n. 186 del 2000);
art. 616 cod. proc. pen
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TURIANO FRANCESCO nato a MESSINA il 04/10/1984 avverso l'ordinanza del 12/05/2022 del TRIB. SORVEGLIANZA di PERUGIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIORGIO POSCIA;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Visti gli atti. Esaminati il ricorso e l'ordinanza impugnata. Rilevato che l'unico motivo del ricorso è manifestamente infondato; Considerato, anzitutto, che il profilo relativo alla lamentata parziale illeggibilità del provvedimento del Magistrato di sorveglianza è assorbito dalla intervenuta decisione del Tribunale di sorveglianza oggetto della presente impugnazione; Rilevato, inoltre, che la nota del G.O.M. della quale il difensore lamenta la mancata trasmissione risulta essere presente agli atti (come evidenziato nella ordinanza impugnata) di talché essa era consultabile;

Considerato, infine, che con i lamentati vizi di motivazione e di violazione di legge il ricorrente tende, in realtà, ad una inammissibile diversa valutazione del merito effettuata dal Tribunale di sorveglianza in modo congruo e non illogico; Rilevato che il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile e che il ricorrente deve essere condannato, in forza del disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali e della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non esulando profili di colpa nel ricorso (Corte Cost. n. 186 del 2000);

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 26 gennaio 2023.