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Ordinanza — n. 7646/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 7646/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 7646/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ESPOSITO GABRIELE nato a NAPOLI il 19/08/1986 avverso l'ordinanza del 27/01/2022 del TRIB. SORVEGLIANZA di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIORGIO POSCIA; Visti gli atti. Esaminati il ricorso e l'ordinanza impugnata. Rilevato che il ricorrente, in pendenza del giudizio di cassazione, ha terminato di espiare la condanna in relazione alla quale aveva chiesto le misura alternativa dell'affidamento in prova al servizio sociale negatagli dal Tribunale di sorveglianza di Bologna ed è stato, quindi, scarcerato il giorno 10 agosto 2022; Considerato che il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse senza provvedimenti accessori di condanna, in adesione alla costante giurisprudenza di questa Corte secondo cui, qualora il venir meno dell'interesse alla decisione del ricorso per cassazione sopraggiunga alla sua proposizione, alla dichiarazione di inammissibilità indipendente dalle cause previste dagli artt. 591, comma 1, e 606, comma 3, cod. proc. pen, non consegue la condanna del ricorrente né alle spese del procedimento, né al pagamento della sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende (Sez.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 7646/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse. Così deciso, in Roma il 26 gennaio 2023.

Parole chiave

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revoca di prestazioni sociali dipendenza dall'assistenza sociale restituzione dell'assistenza sociale scarcerazione assistenza riabilitativa licenziamento del pubblico dipendente
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ESPOSITO GABRIELE nato a NAPOLI il 19/08/1986 avverso l'ordinanza del 27/01/2022 del TRIB. SORVEGLIANZA di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIORGIO POSCIA;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Visti gli atti. Esaminati il ricorso e l'ordinanza impugnata. Rilevato che il ricorrente, in pendenza del giudizio di cassazione, ha terminato di espiare la condanna in relazione alla quale aveva chiesto le misura alternativa dell'affidamento in prova al servizio sociale negatagli dal Tribunale di sorveglianza di Bologna ed è stato, quindi, scarcerato il giorno 10 agosto 2022; Considerato che il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse senza provvedimenti accessori di condanna, in adesione alla costante giurisprudenza di questa Corte secondo cui, qualora il venir meno dell'interesse alla decisione del ricorso per cassazione sopraggiunga alla sua proposizione, alla dichiarazione di inammissibilità indipendente dalle cause previste dagli artt. 591, comma 1, e 606, comma 3, cod. proc. pen, non consegue la condanna del ricorrente né alle spese del procedimento, né al pagamento della sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende (Sez.

U, n. 20 del 9/10/1996, Vitale, Rv. 206168; Sez. U, n. 7 del 25/6/1997, Chíappetta, Rv. 208166; Sez. 6, n. 22747 del 6/3/2003, Caterina, Rv. 226009; Sez. 2, n. 30669 del 17/5/2006, De Mitri, Rv. 234859);

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse. Così deciso, in Roma il 26 gennaio 2023.