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Ordinanza — n. 7641/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 7641/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 7641/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: NIGRO SANTO nato a BELVEDERE MARITTIMO il 02/07/1984 avverso l'ordinanza del 25/05/2022 del TRIBUNALE di COSENZAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIORGIO POSCIA; • Visti gli atti. Esaminati il ricorso e la ordinanza impugnata. Rilevato che il ricorso è manifestamente infondato e che, quindi, deve essere dichiarato inammissibile; Considerato, anzitutto, che il provvedimento impugnato è stato reso all'esito di udienza in camera di consiglio ritualmente fissata con decreto in data 14 aprile 2022 (come risulta dagli atti che questa Corte è autorizzata a consultare in ragione del vizio lamentato) e che, quindi, l'ordinanza con la quale è stata respinta l'istanza di correzione di Santo Nigro non è stata emessa 'de plano' come indicato dal ricorrente, il quale, peraltro, si contraddice quando afferma che si è trattato di un procedimento camerale partecipato (pag. 7 del ricorso);

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 7641/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Rilevato, inoltre, che i vizi di violazione di legge e di motivazione palesano una chiara incursione nella valutazione di merito operata - con motivazione adeguata e non illogica - dal Tribunale di Cosenza per respingere la richiesta di correzione; Ritenuto, pertanto, che deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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sanatoria del vizio procedurale ricorso per cassazione violazioni delle norme procedurali procedura di annullamento motivi di cassazione procedura di revisione
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: NIGRO SANTO nato a BELVEDERE MARITTIMO il 02/07/1984 avverso l'ordinanza del 25/05/2022 del TRIBUNALE di COSENZAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIORGIO POSCIA; •

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Visti gli atti. Esaminati il ricorso e la ordinanza impugnata. Rilevato che il ricorso è manifestamente infondato e che, quindi, deve essere dichiarato inammissibile; Considerato, anzitutto, che il provvedimento impugnato è stato reso all'esito di udienza in camera di consiglio ritualmente fissata con decreto in data 14 aprile 2022 (come risulta dagli atti che questa Corte è autorizzata a consultare in ragione del vizio lamentato) e che, quindi, l'ordinanza con la quale è stata respinta l'istanza di correzione di Santo Nigro non è stata emessa 'de plano' come indicato dal ricorrente, il quale, peraltro, si contraddice quando afferma che si è trattato di un procedimento camerale partecipato (pag. 7 del ricorso);

Rilevato, inoltre, che i vizi di violazione di legge e di motivazione palesano una chiara incursione nella valutazione di merito operata - con motivazione adeguata e non illogica - dal Tribunale di Cosenza per respingere la richiesta di correzione; Ritenuto, pertanto, che deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma il 26 gennaio 2023