Criminal appeals dismissed for inadmissibility due to lack of legal arguments and failure to contest qualification.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeals filed by Leonardo Ciaccia, Vincenzo Ciaccia, and Valentino Chiulli inadmissible. The appellants contested the qualification of crimes assigned to each defendant after a partial reform of the lower court's judgment but failed to provide legal arguments or critical support. The court ruled that the appeals were exhausted in merely contesting the qualification without substantive legal reasoning, leading to their dismissal.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 616 c.p.p.; Art. 360, n. 1, lett. a) c.p.p.: Appeals are inadmissible if they are not supported by legal arguments or fail to provide critical argumentative support for the contested qualification.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: CIACCIA LEONARDO nato a TARANTO il 22/05/1974 CIACCIA VINCENZO nato a TARANTO il 10/12/1982 CHIULLI VALENTINO nato a TARANTO il 22/08/1985 avverso la sentenza del 08/11/2021 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Presidente VINCENZO SIANI; il t
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
- Premesso che la Corte di appello di Lecce. Sezione distaccata di Taranto, ha parzialmente riformato la sentenza del G.i.p. del Tribunale di Taranto - che aveva condannato Valentino Chiulli e Leonardo Ciaccia per la violazione dell'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, Leonardo Ciaccia e Vincenzo Ciaccia per la detenzione e il porto illegali di arma comune da sparo - riducendo la pena per Leonardo Ciaccia ad anni uno, mesi dieci di reclusione, mentre ha confermato quelle di anni uno, mesi quattro di reclusione per Vincenzo Ciaccia e di anni due di reclusione per Chiulli; - Osservato che i ricorsi proposti, con unico atto, da Leonardo e Vincenzo Ciaccia - a fronte dell'adeguata motivazione data dalla Corte territoriale circa la qualificazione dei reati ascritti a ciascun imputato dopo la rinuncia ai motivi di appello sulla responsabilità - si sono esauriti nella deduzione contestativa della suddetta qualificazione, senza esporre ragioni di diritto o evidenziare elementi idonei a fornire supporto argomentativo critico; - Constatato che l'impugnazione di Chiulli ha riguardato solo il trattamento sanzionatorio, in riferimento al quale i giudici del merito hanno reso una motivazione adeguata e non illogica, sia sulla carenza, già nella prospettazione difensiva, di elementi giustificativi delle circostanze attenuanti generiche, sia in ordine ai criteri utilizzati per la commisurazione della pena, avendo la Corte territoriale chiarito che la pena finale di due anni di reclusione irrogata all'imputato per la violazione dell'art. 73 cit.
è stata coordinata alla considerazione della continuità nel tempo delle cessioni di stupefacenti, perpetrate professionalmente, sintomatiche di contatti con trafficanti di maggior calibro e del conseguente credito goduto da Chiulli, tale da garantire la costanza dell'illecito approvvigionamento; - Rilevato, pertanto, che i ricorsi vanno dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti, ex art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 26 gennaio 2023 DE