Italian court dismisses appeal against sentence as generic and inadmissible under new procedural law.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court declared the appellant's appeal against his criminal sentence inadmissible due to generic grounds and lack of specific legal arguments. The appellant argued for increased sanctions based on the continuation of crimes, but the court found his complaints devoid of foundation and excluded from the proper scope of review. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay the procedural costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 448 comma 2 bis cod. proc. pen.; Art. 616 cod. proc. pen.: Appeals against sentencing decisions must be specific and substantiated; generic complaints are inadmissible, and the court may reject them without finding fault if the grounds are manifestly unfounded.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
ORDINANZA sul ricorso proposto da: BINEATA BOBY CATALIN nato il 12/05/1997 avverso la sentenza del 12/07/2022 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di LODIudita la relazione svolta dal Consigliere UGO BELLINI
RITENUTO IN FATTO
e
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. BINEATA Boby Catalin ricorre, a mezzo del proprio difensore, avverso la sentenza indicata in epigrafe, con la quale gli è stata applicata, ai sensi degli artt.444 e ss. cod. proc. pen., la pena di anni due mesi otto giorni 5 di reclusione ed euro 835 di multa in relazione a plurimi episodi di concorso nei reati di furto e tentativo di furto in appartamento.
2. Il ricorrente deduce violazione di legge e vizio motivazionale in relazione alla misura del trattamento sanzionatorio relativamente agli aumenti apportati per la continuazione.
3. I profili di doglianza sopra richiamati sono inammissibili in quanto generici, manifestamente privi di fondamento nonché esclusi dai motivi di impugnazione della sentenza di applicazione della pena su richiesta, come previsto dall'articolo 448 comma 2 bis cod.proc.pen., a seguito delle modifiche apportate dalla novella Orlando, applicabile ratione temporis in presenza di richiesta formulata dopo la data del 3.8.2017 e in mancanza di una prova liquida della ipotesi meno grave. La pena è stata determinata in ossequio alla richiesta delle parti e gli aumenti per la continuazione risultano apportati in termini assolutamente modesti quantitativa- mente e percentualmente (15 giorni di detenzione per ciascun furto consumato e 5 giorni di detenzione per ciascun furto tentato).
4. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissi- bilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.
5. La pronuncia di inammissibilità del ricorso esonera il giudice da quanto disposto dal D.Ls.vo 10 Ottobre 2022 n.150 (art.85) e succ. modif. in relazione alla verifica del rispetto dei termini di presentazione della querela da parte della persona offesa che non la abbia ancora proposta (sez.U, n.40150 del 21/06/2018 Salatino, Rv.273551).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro L.3c Di" in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 18 Gennaio 2022 Il Consigliere estensore Il Presidente DE POSI'