Italian Court dismisses appeal for lack of motivation regarding failed collaboration mitigation claim.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Court of Cassation declared the appeals by Maier Rian and Held Paola inadmissible due to a lack of specific motivation regarding the denial of a collaboration mitigation circumstance. The appellants argued their contributions were useful and timely, but the court found their arguments generic and repetitive without substantive critique of the lower court's reasoning. Consequently, the decision was upheld as legally sound, and the appellants were ordered to pay procedural costs and fines.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 625 bis cod. pen.; Art. 616 cod. proc. pen.: Appeals lacking specific motivation and failing to substantiate factual disputes are inadmissible, while collaboration mitigation requires a significant, timely contribution to identifying accomplices.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: MAIER RIAN nato a BRESSANONE il 24/11/1991 HELD PAOLA nato a TRENTO il 23/02/1993 avverso la sentenza del 06/04/2022 della CORTE APPELLO di TRENTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere UGO BELLINI;
RITENUTO IN FATTO
e
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.HELD Paola e MAIER Rian ricorrono avverso la sentenza in epigrafe la quale ha confermato la decisione del Tribunale di Rovereto che li aveva rico- nosciuti colpevoli del reato di concorso in furto tentato in appartamento plu- riaggravato e li aveva condannati alla pena di un anno mesi quattro di reclu- sione ed euro 400 ciascuno.
2. I ricorrenti deducono difetto di motivazione per illogicità e contraddit- torietà in punto di mancato riconoscimento della circostanza attenuane di cui all'art.625 bis cod.pen. Assumono che il contributo fornito per la individua- zione dei correi era stato utile e concreto e che non era stato considerato che i dichiaranti avevano manifestato la volontà di collaborare con l'autorità giudiziaria in epoca antecedente all'applicazione della misura da parte del Tribunale del Riesame.
3. Ritiene il Collegio che i motivi sopra richiamati siano manifestamente infondati, in quanto generici, privi di confronto con la decisione impugnata, non scanditi da necessaria critica alle argomentazioni poste a fondamento della decisione. La sentenza si presenta lineare e congrua, non presenta con- traddizioni evidenti e pertanto non si presta di essere sottoposta al sindacato di legittimità, a fronte di argomenti di impugnazione meramente ripropositivi di censure già sviluppate nel giudizio di appello e disattese con adeguata motivazione logico giuridica. 3.1 In relazione al mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art.625 bis cod.pen. ai fini del riconoscimento della circostanza at- tenuante ad effetto speciale di cui all'art. 625-bis cod. pen., il colpevole deve fornire un contributo collaborativo significativo per l'individuazione dei com- plici del furto o dei responsabili della ricettazione della cosa sottratta, la cui utilità e concretezza è rimessa al discrezionale apprezzamento del giudice. (Fattispecie in cui la Corte ha escluso l'attenuante della collaborazione in relazione alla chiamata in correità di un soggetto che aveva già reso piena ed immediata confessione sez.5, n.13386 del 17/12/2020, Dondolini, Rv.280850).
Il giudice di appello con argomenti logici e privi di contraddi- zioni, che si sottraggono pertanto al sindacato di legittimità, che le dichiara- zioni rese in forma scritta dai ricorrenti risultavano intempestive e prive di utilità in quanto già al momento della richiesta della misura cautelare l'auto- rità procedente mostrava di conoscere la identità degli altri correi e di avere considerato la loro partecipazione al reato, come successivamente eviden- ziato nell'avviso di conclusione delle indagini preliminari.
4. Essendo i ricorsi inammissibili e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inam- missibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna della parte ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 18 Gennaio 2023 Il consigliere