Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 7558/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as inadmissible due to parties' prior agreement to waive appeal grounds.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 7558/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeals by Zakaria and Maltese inadmissible without formalities. The lower court had reformulated sentences based on a special procedure requiring mutual agreement to waive all appeal grounds except those regarding sentencing. The court found the parties validly consented to this waiver through their lawyers, rendering the appeal infounded. Consequently, the appeals were rejected, and the defendants were ordered to pay court costs and a monetary fine.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 599 bis c.p.p.; Art. 610 c.p.p.: When parties agree to waive all appeal grounds except sentencing, a subsequent appeal on other grounds is inadmissible without formalities.

Parole chiave

Generato dall'IA
special procedure waiver of appeal inadmissible appeal mutual agreement sentencing reform delitto contro l'ambiente partecipazione al reato indagine internazionale per truffa

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 599 bis cod. proc. pen.
La sentenza impugnata, infatti, è stata adottata ai sensi dell'art. 599 bis cod. proc. pen. ("Concordato anche con rinuncia ai motivi di appello"), introdotto dall'art.
Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.
La declaratoria di inammissibilità del ricorso va pronunciata, inoltre, «senza formalità» ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. (come introdotto dalla legge n.
Art. 1, comma 56, della legge 23 giugno 2017, n. 103
("Concordato anche con rinuncia ai motivi di appello"), introdotto dall'art. 1, comma 56, della legge 23 giugno 2017, n.
Art. 616 cod. proc. pen.
Essendo, dunque, il ricorso inammissibile e non ravvisandosi ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Costituzionale, sentenza n.
art. 599 bis cod. proc. pen
La sentenza impugnata, infatti, è stata adottata ai sensi dell'art. 599 bis cod. proc. pen.
art. 616 cod. proc. pen
Essendo, dunque, il ricorso inammissibile e non ravvisandosi ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Corte Costituzionale, sentenza n. 186 del 13 giugno 2000
sez.U, n.40150 del 21/06/2018 Salatino, Rv.273551
concernenti il termine di presentazione della querela da parte della persona offesa che non la avesse ancora presentata (sez.U, n.40150 del 21/06/2018 Salatino, Rv.273551).
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: SIYADI ZAKARIA nato a BOLOGNA il 28/09/1992 MALTESE NICOLA nato a BRESCIA il 22/11/1984 avverso la sentenza del 23/05/2022 della CORTE APPELLO di MILANOudita la relazione svolta dal Consigliere UGO BELLINI Motivi della decisione 1.Siyadi Zakaria e Maltese Nicola ricorrono, tramite difensore di fiducia, per la cassazione della sentenza con cui la Corte di appello di Milano la quale, decidendo ai sensi dell'art. 599 bis cod. proc. pen., in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Monza, ha rideterminato nei loro confronti la pena in relazione a episodi di detenzione e porto di materiale esplosivo contenuto in alcuni ordigni artigianali e per episodi di furto e tentato furto ai danni di casseforti di sportelli bancomat.

2. I ricorrenti si affidano ad un unico motivo di ricorso, con li quale deducono violazione di legge in relazione alla carente motivazione della sentenza che ratificava il concordato in appello.

3. Il ricorso è manifestamente infondato. La sentenza impugnata, infatti, è stata adottata ai sensi dell'art. 599 bis cod. proc. pen. ("Concordato anche con rinuncia ai motivi di appello"), introdotto dall'art. 1, comma 56, della legge 23 giugno 2017, n. 103, in vigore dal 3 agosto 2017, cioè previo accordo delle parti, pubblica e privata, sulla rinunzia a tutti i motivi di appello diversi da quelli inerenti la determinazione della pena, la quale è stata concordemente proposta come specificato nella sentenza impugnata e successivamente applicata, nei termini richiesti, dalla Corte territoriale, previa verifica, per quanto stringata, della legittimità dell'iniziativa.

Il giudice di appello ha poi correttamente riconosciuto i profili di legalità della pena determinata sulla base di criteri compresi nella forchetta edittale. Quanto alla manifestazione del consenso al rito speciale, lo stesso risulta essere stato manifestato mediante il difensore munito di procura speciale e pertanto nel rispetto delle forme previste dalla legge e comunque con modalità del tutto coerenti con la capacità dei ricorrenti a manifestare un valido consenso, in assenza peraltro di alcuna allegazione in ordine alla ricorrenza di una minorata capacità della parte disponente.

4. La declaratoria di inammissibilità del ricorso va pronunciata, inoltre, «senza formalità» ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. (come introdotto dalla legge n. 103 del 2017). La pronuncia di inammissibilità del ricorso esonera il giudice dall'osservanza delle disposizioni transitorie del D.Ls.vo 10 Ottobre 2022 n.150 (art.85) e succ. modif. concernenti il termine di presentazione della querela da parte della persona offesa che non la avesse ancora presentata (sez.U, n.40150 del 21/06/2018 Salatino, Rv.273551).

5. Essendo, dunque, il ricorso inammissibile e non ravvisandosi ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Costituzionale, sentenza n. 186 del 13 giugno 2000), alla condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese consegue anche quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, che si stima conforme a diritto ed equa, indicata in dispositivo.

6. La pronuncia di inammissibilità del ricorso esonera il giudice da quanto disposto dal D.Ls.vo 10 Ottobre 2022 n.150 (art.85) e succ. modif. in relazione alla verifica del rispetto dei termini di presentazione della querela da parte della persona offesa che non la abbia ancora proposta (sez.U, n.40150 del 21/06/2018 Salatino, Rv.273551).

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila ciascuno in favore della Cassa delle ammende