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Ordinanza — n. 7557/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal as inadmissible due to waiver of arguments via plea agreement.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 7557/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the appellant waived all further arguments through a plea agreement in the second instance. The appellant argued for conditional sentence suspension, but the court noted this was neither requested nor permitted by prior criminal records. Consequently, the appeal was rejected without formalities, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 599-bis c.p.p.; Art. 610 c.p.p.: A plea agreement in the second instance constitutes a waiver of all further arguments in the appeal, rendering generic complaints inadmissible and precluding the recognition of conditional sentence suspension if not previously requested.

Parole chiave

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plea agreement waiver inadmissible appeal conditional sentence suspension procedural preclusion Corte di Cassazione sospensione di pena pene condizionali remissione della pena

Disposizioni normative citate

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Art. 599-bis c.p.p.
Art. 610 c.p.p.
Art. 616 c.p.p.
Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod.
D.Lgs 10 Ottobre 2022 n.150
art. 616 cod. proc.pen
Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc.pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost.sent.

Giurisprudenza citata

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sez.1, 15/01/2007 Grillo e altro Rv. 238688
sez.6, 30/11/2005, PG Moliterno e altri, Rv. 233393
238688; sez.6, 30/11/2005, PG Moliterno e altri, Rv. 233393; sez.2, 3/12/2000 Izzo, Rv.249269), anche relativa a questioni rilevabili di ufficio, di carattere pro- cessuale o di merito, quale la qualificazione giuridica del fatto reato (Cfr.
sez.2, 3/12/2000 Izzo, Rv.249269
233393; sez.2, 3/12/2000 Izzo, Rv.249269), anche relativa a questioni rilevabili di ufficio, di carattere pro- cessuale o di merito, quale la qualificazione giuridica del fatto reato (Cfr.
sez.3, 15/06/2016, Dantese e altri Rv. 268385
sez.3, 15/06/2016, Dantese e altri Rv. 268385; sez.2, 30/01/2014, Khribech, 259825) e lo stesso riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche (sez.4, 24/11/2016, Castiglioni e altri, Rv.
sez.2, 30/01/2014, Khribech, 259825
268385; sez.2, 30/01/2014, Khribech, 259825) e lo stesso riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche (sez.4, 24/11/2016, Castiglioni e altri, Rv.
sez.4, 24/11/2016, Castiglioni e altri, Rv. 268696
268385; sez.2, 30/01/2014, Khribech, 259825) e lo stesso riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche (sez.4, 24/11/2016, Castiglioni e altri, Rv. 268696; n.46150 del 15/10/2021, Cella, Rv.282413).
n.46150 del 15/10/2021, Cella, Rv.282413
268696; n.46150 del 15/10/2021, Cella, Rv.282413).
Corte Cost.sent. n. 186 del 13.6.2000
proc.pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost.sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna di parte ricorrente al pa- gamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della san- zione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.
sez.U, n.40150 del 21/06/2018 Salatino, Rv.273551
in relazione alla verifica del rispetto dei termini di presentazione della querela da parte della per- sona offesa che non la abbia ancora proposta (sez.U, n.40150 del 21/06/2018 Salatino, Rv.273551).
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CESARANO FRANCESCO nato a NAPOLI il 11/02/1976 avverso la sentenza del 06/10/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAudita la relazione svolta dal Consigliere UGO BELLINI

RITENUTO IN FATTO

e

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. CESARANO Francesco ricorre avverso la sentenza indicata in epigrafe con la r/zr quale la Corte di Appello di Rim i ha rideterminato la pena, a seguito di concor- dato in appello sui motivi di impugnazione, in mesi sei di reclusione ed euro 300 in relazione a ipotesi di tentato furto pluriaggravato all'interno di autoveicolo espo- sto alla pubblica fede.

2. Il ricorrente denuncia violazione di legge in relazione al mancato riconosci- mento della sospensione condizionale della pena.

3. I profili di doglianza sopra richiamati sono inammissibili in quanto assoluta- mente generici, privi di fondamento nonché preclusi a fronte di concordato dei motivi di appello ai sensi dell'art.599 bis cod.proc.pen. che, se da un lato ha de- terminano la ratifica dell'accordo in ordine alla misura della pena concordata, dall'altra ha comportato la rinuncia a dedurre e fare valere anche nel successivo giudizio di legittimità ogni diversa doglianza (sez.1, 15/01/2007 Grillo e altro Rv. 238688; sez.6, 30/11/2005, PG Moliterno e altri, Rv. 233393; sez.2, 3/12/2000 Izzo, Rv.249269), anche relativa a questioni rilevabili di ufficio, di carattere pro- cessuale o di merito, quale la qualificazione giuridica del fatto reato (Cfr. sez.3, 15/06/2016, Dantese e altri Rv. 268385; sez.2, 30/01/2014, Khribech, 259825) e lo stesso riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche (sez.4, 24/11/2016, Castiglioni e altri, Rv. 268696; n.46150 del 15/10/2021, Cella, Rv.282413).

Neppure poteva essere riconosciuto il beneficio della sospensione condizionale in quanto non richiesto e comunque precluso dai precedenti penali indicati nel certificato del casellario giudiziario in atti.

4. Ai sensi dell'art.610 co.5 bis cod.proc.pen. in vigore dal 3 Agosto 2017 la pronuncia di inammissibilità del ricorso può inoltre intervenire senza formalità e pertanto senza neppure costituire un contraddittorio di natura cartolare tra le parti processuali.

5. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc.pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost.sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna di parte ricorrente al pa- gamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della san- zione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.

6. La pronuncia di inammissibilità del ricorso esonera il giudice da quanto di- sposto dal D.Ls.vo 10 Ottobre 2022 n.150 (art.85) e succ. modif. in relazione alla verifica del rispetto dei termini di presentazione della querela da parte della per- sona offesa che non la abbia ancora proposta (sez.U, n.40150 del 21/06/2018 Salatino, Rv.273551).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di quattromila euro in favore della cassa delle ammende Così deciso in Roma il 18 Gennaio 2023 Il Consigliere estenso