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Ordinanza — n. 7552/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible for being generic and lacking concrete interest in a penalty application case.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 7552/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The court declared the cassation appeal filed by Gjoka Tani inadmissible due to its generic nature and lack of concrete interest. The appellant argued that the lower court failed to consider the more serious crime of receiving stolen goods when applying the penalty for aggravated burglary. The court rejected this claim, ruling that such appeals in penalty application proceedings are limited to manifest errors and noting the appellant's position was actually more favorable with the current conviction.

Regesto Legislator

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Art. 448 comma 2-bis cod. proc. pen.; Art. 616 cod. proc. pen.: Appeals in penalty application proceedings are inadmissible if generic or lacking concrete interest, limited to manifest errors where the legal qualification is clearly eccentric to the charge.

Parole chiave

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penalty application cassation appeal inadmissible appeal concrete interest manifest error continuing offense receiving stolen goods obbligo di comparizione all'udienza

Disposizioni normative citate

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Art. 448 comma 2-bis cod. proc. pen.
In tema di applicazione della pena su richiesta delle parti, la possibilità di ri- correre per cassazione deducendo, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod.
Art. 616 cod. proc. pen.
Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod.
D.Lgs. 10 Ottobre 2022 n.150

Giurisprudenza citata

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Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000
pen, non ravvisandosi assenza dì colpa nella determinazione della causa di inammissi- bilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.
sez.2, 31.3.2021, PG contro Paolino Michele, Rv.281116
sez.U, n.40150 del 21/06/2018 Salatino, Rv.273551
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GJOKA TANI nato il 08/03/1981 avverso la sentenza del 27/05/2022 del TRIBUNALE di COMOudita la relazione svolta dal Consigliere UGO BELLINI

RITENUTO IN FATTO

e

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. GJOKA Tani ricorre, a mezzo del proprio difensore, avverso la sentenza indicata in epìgrafe, con la quale gli è stata applicata, ai sensi degli artt. 444 e ss. cod. proc. pen., la pena di un anno mesi nove di reclusione ed euro 600 di multa in relazione a due ipotesi di furto in appartamento aggravato dalla violenza sulla cosa, giudicati in rapporto di continuazione interna e di un episodio di ricettazione separatamente giudicato con sentenza irrevocabile n.579/2017 del Tribunale di Como 2. Il ricorrente deduce violazione di legge e vizio motivazionale in relazione alla mancata previsione della ipotesi di ricettazione come reato più grave sulla quale operare gli aumenti per la continuazione.

3. I profili di doglianza sopra richiamati sono inammissibili in quanto generici, manifestamente privi di fondamento nonché esclusi dai motivi di impugnazione della sentenza di applicazione della pena su richiesta, come previsto dall'articolo 448 comma 2 bis cod.proc.pen., a seguito delle modifiche apportate dalla novella Orlando, applicabile ratione temporis in presenza di richiesta formulata dopo la data del 3.8.2017 e in mancanza di una prova liquida della ipotesi meno grave. In tema di applicazione della pena su richiesta delle parti, la possibilità di ri- correre per cassazione deducendo, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., l'erronea qualificazione giuridica del fatto contenuto in sentenza è limitata ai soli casi di errore manifesto, configurabile quando tale qualificazione risulti, con indiscussa immediatezza e senza margini di opinabilità, palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione sez.2, 31.3.2021, PG contro Paolino Michele, Rv.281116).

Va peraltro evidenziato che il ricorrente non evidenzia alcun interesse concreto al ricorso se non quello del rispetto della regola processuale, laddove la previsione del furto in appartamento e non della ricettazione come reato a cui fare riferimento per determinare la pena base ha determinato un risultato che si riflette in termini favorevoli alla posizione del prevenuto.

4. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza dì colpa nella determinazione della causa di inammissi- bilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.

5. La pronuncia di inammissibilità del ricorso esonera il giudice da quanto disposto dal D.Ls.vo 10 Ottobre 2022 n.150 (art.85) e succ. modíf. in relazione alla verifica del rispetto dei termini di presentazione della querela da parte della persona offesa che non la abbia ancora proposta (sez.U, n.40150 del 21/06/2018 Salatino, Rv.273551).Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della cassa delle am- mende. Così deciso in Roma il 18 Gennaio 2023 Il Consigliere estensore