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Ordinanza — n. 7551/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeals against conviction for possession of burglary tools due to lack of specific legal criticism.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 7551/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeals filed by two defendants against their conviction for possession of burglary tools inadmissible. The defendants argued for violation of law and flaws in reasoning regarding evidence evaluation and sentencing. The court rejected these claims as generic and lacking specific critique of the lower court's coherent and non-contradictory logical arguments.

Regesto Legislator

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Art. 616 cod. proc. pen.; Art. 367 cod. proc. pen.: Appeals are inadmissible when the grounds are generic, lack specific comparison with the contested decision, and fail to provide necessary criticism of the reasoning underlying the judgment.

Parole chiave

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inadmissible appeals generic grounds lack of specific critique possession of burglary tools sentencing guidelines porto abusivo di armi restrizioni accessorie infrazione alla legge sulle armi

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 616 cod. proc. pen.
Essendo i ricorsi inammissibili e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inam- missibilità (Corte Cost.
art. 616 cod. proc. pen
Essendo i ricorsi inammissibili e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inam- missibilità (Corte Cost.

Giurisprudenza citata

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Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000
pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inam- missibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: MILLA SANTANDER HUMBERTO ANTONIO nato il 06/12/1970 TORRES NORAMBUENA JULIO MAURICIO nato il 29/06/1974 avverso la sentenza del 30/03/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere UGO BELLINI

RITENUTO IN FATTO

e

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.MILLA SANTANDER Humberto Antonio e TORRES NORAMBUENA Jun° Mauricio ricorrono avverso la sentenza in epigrafe la quale ha confermato la decisione del Tribunale di Roma che li aveva riconosciuti colpevoli del reato di possesso ingiustificato di chiavi e grimaldelli essendo già stati condannati per delitti per motivi di lucro e li aveva condannati alla pena di mesi otto di arresto ciascuno.

2. Entrambi i ricorrenti deducono violazione di legge e vizio motivazio- nale, anche in relazione ai principi relativi alla valutazione della prova, con riferimento all'affermazione di responsabilità nei loro confronti, nonché in relazione al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e alla determinazione della pena.

3. Ebbene, ritiene il Collegio che i motivi sopra richiamati siano manife- stamente infondati, in quanto generici, privi di confronto con la decisione impugnata, non scanditi da necessaria critica alle argomentazioni poste a fondamento della decisione. La motivazione della sentenza si presenta li- neare e congrua, non presenta contraddizioni evidenti e pertanto non si pre- sta ad essere sottoposta al sindacato di legittimità, a fronte di argomenti di impugnazione meramente ripropositivi di censure già sviluppate nel giudizio di appello e disattese con adeguata motivazione logico giuridica. 3.1 Il giudice di appello ha ritenuto, con motivazione coerente, lineare e non affetta da palesi contraddittorietà, che il possesso delle chiavi e degli altri strumenti rinvenuti nell'autovettura erano certamente riferibili ai preve- nuti, in primo luogo in quanto il MILLA deteneva nel giaccone un attrezzo multiuso a T che per caratteristiche era simile a quelli trovati in macchina, in secondo luogo perché tali attrezzi si trovavano appoggiati sul tappetino dei sedili anteriori e che pertanto si trovavano nella immediata disponibilità dei soggetti che, per ultimi avevano utilizzato l'autovettura.

Si tratta pertanto di un collegamento obiettivo e logico tra i due prevenuti, con un lungo curricu- lum criminale per reati contro il patrimonio, e gli strumenti idonei all'effra- zione e all'apertura di serrature, che non risulta sminuito dalla pronuncia assolutoria limitatamente al reato di furto, laddove la predisposizione di stru- menti era evidentemente a supporto di una azione esecutiva non ancora ini- ziata.3.2 Le doglianze in ordine al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e alla dosimetria della pena sono manifestamente in- fondate.

Le circostanze attenuanti generiche sono state coerentemente escluse in ragione dei numerosi e gravi precedenti penali a carico di entrambi gli imputati, mentre la pena è stata orientata su criteri edittali medio minimi e l'onere motivazionale è stato adeguatamente assolto dai giudici di merito.

4. Essendo i ricorsi inammissibili e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inam- missibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 18 Gennaio 2022 Il consiglie