Italian Court dismisses appeal as inadmissible due to the appellant's withdrawal of the legal challenge.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal filed by Ben SaHEL Taoufik inadmissible because the appellant withdrew the legal challenge via a special power of attorney. Although the appellant argued for a different legal qualification of the theft attempt, the court noted the explicit renunciation of the remedy. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a monetary fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 591 lett. d) c.p.p.; Art. 616 c.p.p.: An appeal is inadmissible if the appellant has withdrawn the legal challenge, resulting in the condemnation of the appellant to pay procedural costs and a monetary fine.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BEN SAHEL TAOUFIK nato il 26/02/1987 avverso la sentenza del 22/10/2021 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere UGO BELLINI
RITENUTO IN FATTO
e
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.BEN SAHEL Taoufik ricorre avverso la sentenza in epigrafe la quale, in parziale riforma della decisione del Tribunale di Prato, ha rideterminato la pena nei suoi confronti in anni due di reclusione ed euro 618 di multa in relazione al reato di furto aggravato di un telefono cellulare.
2. Il ricorrente deduce difetto di motivazione in punto di qualificazione giuridica del fatto quale ipotesi di delitto tentato, per essere stata com- piuta l'azione delittuosa sotto la costante vigilanza delle forze dell'ordine. Con memoria depositata in data 11 Gennaio 2023 il difensore di Ben Sahel Taoufik, munito di procura speciale ha dichiarato di rinunciare al ricorso.
3. Ritiene il Collegio che il ricorso debba essere dichiarato inammis- sibile, per intervenuta rinuncia all'impugnazione, ai sensi dell'art.591 lett.d) cod.proc.pen..
4. Alla pronuncia di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, a norma dell'art.616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determina- zione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al versamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 500,00 in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 18 Gennaio 2023 Il consigliere estensore Il Presiden