Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 7545/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal for lack of specific grounds and generic criticism of lower court reasoning.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 7545/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Supreme Court declared Marco Toninello's appeal against his conviction for commercial theft inadmissible. The court found the appeal's arguments generic and lacking specific critical analysis of the lower court's reasoning. Consequently, the appeal was rejected, and Toninello was ordered to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 616 cod. proc. pen.; Art. 129 cod. proc. pen.: An appeal is inadmissible if it fails to provide specific grounds for review and consists merely of generic criticisms without engaging with the contested points of the judgment.

Parole chiave

Generato dall'IA
inadmissible appeal generic grounds lack of specific criticism commercial theft procedural costs sanczione pecuniaria sindacato di legittimità ritardo ingiustificato dell'azione penale

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 616 cod. proc. pen.
Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost.
Art. 129 cod. proc. pen.
Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000
pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.
sez.U, n.8825 del 27/10/2016, Galtelli
(sez.U, n.8825 del 27/10/2016, Galtelli).
sez.U, n.40150 del 21/06/2018 Salatino
in rela- zione al rispetto dei termini di presentazione della querela da parte della persona offesa che non la avesse ancora proposta (sez.U, n.40150 del 21/06/2018 Salatino, Rv.273551).
art. 616 cod. proc. pen
Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000
pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.
sez.U, n.8825 del 27/10/2016, Galtelli
(sez.U, n.8825 del 27/10/2016, Galtelli).
sez.U, n.40150 del 21/06/2018 Salatino
in rela- zione al rispetto dei termini di presentazione della querela da parte della persona offesa che non la avesse ancora proposta (sez.U, n.40150 del 21/06/2018 Salatino, Rv.273551).
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TONINELLO MARCO nato a IVREA il 29/10/1978 avverso la sentenza del 21/03/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere UGO BELLINI

RITENUTO IN FATTO

e

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.TONINELLO Marco ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Torino che ha confermato la decisione del Tribunale di Torino che lo aveva riconosciuto colpevole del reato di furto in esercizio commerciale condannan- dolo alla pena di giustizia.

2. Lamenta il ricorrente vizio motivazionale in relazione al mancato accer- tamento di cause di proscioglimento ai sensi dell'art.129 cod.proc.pen.

3. Il motivo di ricorso è manifestamente infondato in quanto generico e privo di confronto con gli argomenti della sentenza impugnata, del tutto ca- rente di analisi censoria e sia pure della indicazione dei punti oggetto di im- pugnazione. (sez.U, n.8825 del 27/10/2016, Galtelli). La sentenza si pre- senta lineare e congrua, non presenta contraddizioni evidenti e pertanto non si presta di essere sottoposta al sindacato di legittimità, a fronte di argomenti di impugnazione del tutto generici e acritici.

4. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.

5. La pronuncia di inammissibilità del ricorso esonera il giudice da quanto disposto dal D.Ls.vo 10 Ottobre 2022 n.150 (art.85) e succ. modif. in rela- zione al rispetto dei termini di presentazione della querela da parte della persona offesa che non la avesse ancora proposta (sez.U, n.40150 del 21/06/2018 Salatino, Rv.273551).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma 11 18 Gennaio 2023 Il Consigliere estensore Il Pre