Cassation court dismisses appeal against conviction for refusing drug tests due to lack of specific grounds.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court declared the appeal inadmissible, ruling that the lower court's decision was sufficiently motivated and free of contradictions. The appellant argued for generic mitigating circumstances and a cause of non-punishment under Article 131-bis of the Penal Code, but the court found these arguments generic and unsupported by specific critique of the first-instance reasoning. Consequently, the court rejected the appeal and ordered the appellant to pay the procedural costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 131-bis c.p.; Art. 616 c.p.p.: An appeal is inadmissible if the challenged judgment is linear and congruent, lacking evident contradictions, and if the grounds of appeal are merely repetitive of those already dismissed in the appellate judgment without new specific criticism.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
ORDINANZA sul ricorso proposto da: DI FILIPPO ERNESTO nato a CASERTA il 28/03/1986 avverso la sentenza del 18/03/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere UGO BELLINI
RITENUTO IN FATTO
e
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.DI FILIPPO Ernesto ricorre avverso la sentenza in epigrafe la quale ha confermato la decisione del Tribunale di Napoli Nord che lo aveva riconosciuto colpevole della contravvenzione di rifiuto di sottoporsi agli accertamenti per la rilevazione della condizione dì alterazione per l'as- sunzione di sostanze stupefacenti e lo aveva condannato alla pena di giustizia.
2. Il ricorrente deduce difetto di motivazione in punto di mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e della causa di non punibilità di cui all'art.131 bis cod.pen..
3. Ritiene il Collegio che i motivi sopra richiamati siano manifesta- mente infondati, in quanto generici, privi di confronto con la decisione impugnata, non scanditi da necessaria critica alle argomentazioni poste a fondamento della decisione. La sentenza si presenta lineare e congrua, non presenta contraddizioni evidenti e pertanto non si presta di essere sottoposta al sindacato dì legittimità, a fronte di argomenti dì impugna- zione meramente ripropositivi di censure già sviluppate nel giudizio di appello e disattese con adeguata motivazione logico giuridica. 3.1 In relazione al riconoscimento della causa di non punibilità il giu- dice distrettuale ha infatti evidenziato, con adeguato costrutto logico giu- ridico, che non ricorrono profili di tenuità della condotta e dell'offesa, tenuto conto della condotta di guida del ricorrente e degli elementi sin- tomatici rilevati oltre al fatto che la condotta era tenuta in tempo di notte, con maggiore allarme per la sicurezza stradale.
Il ragionamento artico- lato dal giudice di appello risulta privo dì contraddizioni e dì fratture logico giuridiche e non si presta ad essere ulteriormente sindacato in questa sede. 3.2 Manifestamente infondato è anche il motivo che concerne il rico- noscimento delle circostanze attenuanti generiche che risulta escluso in ragione dei profili fattuali sopra evidenziati e per l'assenza di ulteriori profili di merìtevolezza ma, al contrario, in presenza dì elementi ostativi quali i plurimi precedenti penali del reo. Il ragionamento sviluppato dal giudice distrettuale nell'escludere il beneficio delle circostanze attenuanti generiche risulta coerente con le risultanze processuali e non si pone in contrasto con la giurisprudenza di legittimità sul punto laddove Il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente giustificato con l'assenza di elementi o circostanze di segno positivo, a maggior ragione dopo la modifica dell'art. 62 bis, disposta con il D.L. 23 maggio 2008, n. 92, convertito con modifiche nella legge 24 luglio 2008, n. 125, per effetto della quale, ai fini della concessione della diminuente non è più sufficiente il mero stato di incensuratezza dell'imputato (sez.3, n.44071 del 25.9.2014 Papini, 260610; sez.4, n.32872 del 08/06/2022, Guarnieri, Rv.283489).
4. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 18 Gennaio 2023 Il consigliere est