Criminal appeal dismissed for lack of merit; generic mitigating circumstances rejected due to prior convictions.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal by Cristian Braidich inadmissible, confirming his conviction for driving with a revoked license. The appellant argued for generic mitigating circumstances, but the court found his arguments generic and lacking specific critique of the lower court's reasoning. The decision relied on the absence of positive elements and the appellant's prior criminal record to justify rejecting the mitigation.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 616 c.p.p.; Art. 364 c.p.p.: An appeal is inadmissible if the grounds are generic, devoid of specific critique against the lower court's reasoning, and do not demonstrate a lack of merit in the decision.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BRAIDICH CRISTIAN nato a PESCIA il 11/05/1991 avverso la sentenza del 20/12/2021 della CORTE APPELLO di TRIESTEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere UGO BELLINI
RITENUTO IN FATTO
e
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.BRAIDICH Cristian ricorre avverso la sentenza in epigrafe la quale ha confermato la decisione del Tribunale di Udine che lo aveva riconosciuto colpe- vole del reato di cui all'art.116 commi 13 e 15 C.d.S. per avere circolato alla guida di autoveicolo con titolo abilitativo alla guida revocato.
2. Il ricorrente deduce difetto di motivazione in punto di mancato ricono- scimento delle circostanze attenuanti generiche.
3. Ritiene il Collegio che i motivi sopra richiamati siano manifestamente infondati, in quanto generici, privi di confronto con la decisione impugnata, non scanditi da necessaria critica alle argomentazioni poste a fondamento della de- cisione. La sentenza si presenta lineare e congrua, non presenta contraddizioni evidenti e pertanto non si presta di essere sottoposta al sindacato di legittimità, a fronte di argomenti di impugnazione meramente ripropositivi di censure già sviluppate nel giudizio di appello e disattese con adeguata motivazione logico giuridica. 3.1 In relazione al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti ge- neriche il ragionamento sviluppato dal giudice distrettuale risulta coerente con le risultanze processuali e non si pone in contrasto con la giurisprudenza di legittimità sul punto laddove il mancato riconoscimento delle circostanze atte- nuanti generiche può essere legittimamente giustificato con l'assenza di ele- menti o circostanze di segno positivo, a maggior ragione dopo la modifica dell'art. 62 bis, disposta con il D.L. 23 maggio 2008, n. 92, convertito con modifiche nella legge 24 luglio 2008, n. 125, per effetto della quale, ai fini della concessione della diminuente non è più sufficiente il mero stato di incensura- tezza dell'imputato (sez.3, n.44071 del 25.9.2014 Papini, 260610; sez.4, n.32872 del 08/06/2022, Guarnieri, Rv.283489).
Il giudice distrettuale ha escluso profili di meritevolezza e, d'altro canto, ha evidenziato i precedenti pe- nali del prevenuto come espressione di capacità criminale e perseveranza nel crimine in modo tale da precludere beneficio. La motivazione appare congrua e coerente con la giurisprudenza di legittimità sul punto e non si presta ad essere ulteriormente sindacata nel presente giudizio di legittimità.
4. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inam- missibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del 2 CI ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pa- gamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 18 Gennaio 2023 Il consigliere es