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Ordinanza — n. 7539/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses criminal appeal as groundless, citing lack of active withdrawal or remorse evidence.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 7539/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The court declared the appeals by Giancarlo Bambaci and Silvio Arena inadmissible, ordering them to pay procedural costs. The appellants argued for active withdrawal or remorse regarding their theft convictions, but the court found their arguments specific and unsupported by evidence. The decision relied on the established legal distinction between attempted withdrawal and post-crime remorse, noting the thieves' conduct indicated intent to hide rather than return the stolen items.

Regesto Legislator

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Art. 616 cod. proc. pen.; The court must reject appeals that fail to substantiate claims of active withdrawal or remorse with specific factual analysis, as generic criticisms without critical engagement with the lower court's reasoning do not constitute valid grounds for cassation.

Parole chiave

Generato dall'IA
active withdrawal active remorse theft consummation criminal appeal inadmissible appeal procedural costs Corte di Cassazione confisca di valori patrimoniali

Disposizioni normative citate

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Art. 616 cod. proc. pen.
Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost.
Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000
pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.
D.Lgs. 10 Ottobre 2022 n.150 (art.85)
art. 616 cod. proc. pen
Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost.

Giurisprudenza citata

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sez.1, n.40936 del 8/10/2009
sez.U, n.40150 del 21/06/2018
concernenti il rispetto dei termini di presentazione della querela da parte della persona offesa che non la avesse ancora propo- sta (sez.U, n.40150 del 21/06/2018 Salatino, Rv.273551).
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: BAMBACI GIANCARLO nato a MILAZZO il 01/05/1984 ARENA SILVIO nato a BARCELLONA POZZO DI GOTTO il 16/04/1989 avverso la sentenza del 31/05/2021 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere UGO BELLINI

RITENUTO IN FATTO

e

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.BAMBACI Giancarlo e ARENA Silvio ricorrono avverso la sentenza della Corte di Appello di Messina che ha confermato la decisione del Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto che li aveva condannati alla pena di un anno mesi otto dì reclusione ed euro 700 di multa ciascuno ìn relazione al reato di furto in concorso di televisori, telecomandi, cavi elettrici da una struttura alber- ghiera con l'aggravante della violenza sulle cose. 2.Lamentano i ricorrenti violazione di legge e vizio motivazionale in re- lazione alla sussistenza del reato ascritto e alla sua qualificazione giuridica ricorrendo ipotesi di desistenza o di recesso attivo.

3. I motivi di ricorso sono manifestamente infondati in quanto aspecifici, privi di analisi critica degli argomenti della sentenza del giudice di appello e ripropositivi di censure già considerate e disattese dalla Corte di Appello. 3.1 A tale proposito gli argomenti addotti dai ricorrenti con il primo mo- tivo dì ricorso si pongono in contrasto con il pacifico insegnamento del giu- dice di legittimità secondo cui la diminuente del cosiddetto recesso attivo nel delitto tentato postula che l'agente si riattivi, interrompendo il processo di causazione dell'evento, così da impedirne il verificarsi, mentre la circo- stanza attenuante del ravvedimento attivo presuppone che l'evento si sia già realizzato e che l'agente si adoperi spontaneamente ed efficacemente per attenuare le conseguenze dannose(sez.1, n.40936 del 8/10/2009, Amato De Serpis, Rv.24556080).

Il giudice distrettuale ha congruamente motivato come, a differenza degli altri accessori sottratti definitivamente e dei televi- sori frutto di una precedente missione furtiva, rinvenuti nell'abitazione di uno degli imputati, i televisori prelevati dalla struttura alberghiera erano stati portati all'esterno e nascosti all'interno di sacchi di plastica e che tale con- dotta era del tutto compatibile con una volontà di recuperarli in un secondo momento, ovvero di occultarli, per niente indicativa di un proposito restitu- torio, così da riconoscere la consumazìone del reato di furto.

Del tutto cor- rettamente il giudice distrettuale ha inoltre rappresentato che il reato di furto aggravato era ormai consumato avendo i prevenuti acquisito una esclusiva disponibilità dei beni e che nessun nuovo procedimento era stato riattivato volontariamente dagli imputati in una prospettiva recessiva o di ravvedi- mento.12 Gli argomenti impiegati dalla Corte di Appello sono corretti in punto di diritto e privi di fratture logiche così da sottrarsi al sindacato di legittimità al riguardo.

4. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.

5. La pronuncia di inammissibilità del ricorso esonera il giudice dall'os- servanza delle disposizioni transitorie del D.Ls.vo 10 Ottobre 2022 n.150 (art.85) e succ. modif. concernenti il rispetto dei termini di presentazione della querela da parte della persona offesa che non la avesse ancora propo- sta (sez.U, n.40150 del 21/06/2018 Salatino, Rv.273551).

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 18 Gennaio 2023 Il Consigli