Italian Supreme Court dismisses appeal as inadmissible due to generic lack of specific analysis on recidiva grounds.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court declared the appeal filed by Cristian inadmissible, ruling that the grounds were generic and lacked specific critical analysis. The lower court had recognized recidiva based on the defendant's persistent criminal behavior and multiple prior convictions, which the appellant contested. The Court affirmed that the lower court's reasoning was logical and non-contradictory, thus rejecting the claim of insufficient motivation.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 616 cod. proc. pen.; The appeal is inadmissible if the grounds are generic and lack specific critical analysis of the lower court's reasoning, provided the lower court's decision is not manifestly illogical or contradictory.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ESPOSTI CRISTIAN nato a REGGIO EMILIA il 23/10/1985 avverso la sentenza del 18/06/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere UGO BELLINI
RITENUTO IN FATTO
e
CONSIDERATO IN DIRITTO
LESPOSTI Cristian ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Bologna che ha confermato la decisione del Tribunale di Reggio Emilia che lo aveva riconosciuto colpevole del reato di furto aggravato di beni custoditi all'interno di autoveicolo e di indebito utilizzo di carta di pagamento in pre- cedenza sottratta e, con il riconoscimento delle circostanze attenuanti gene- riche ritenute equivalenti alla contestata recidiva e alle aggravanti, lo aveva condannato alla pena di mesi otto giorni dieci di reclusione ed euro 320 di multa.
2. Lamenta il ricorrente difetto di motivazione in relazione al riconosci- mento della recidiva.
3. Ebbene, ritiene il Collegio che i motivi sopra richiamati siano manife- stamente infondati, in quanto generici, privi di analisi censoria avverso il provvedimento impugnato, nonché ripropositivi di analoghe censure che la corte distrettuale aveva esaminato e disatteso con motivazione non manife- stamente illogica o contraddittoria. 3.1 In particolare la corte distrettuale ha correttamente motivato la scelta di riconoscere la contestata recidiva, in presenza di ulteriore manifestazione di una capacità criminale ingravescente, espressione di perseveranza nel cri- mine, a fronte di plurimi precedenti penali anche della stessa specie, tale da ravvisare, in termini aggiornati, una maggiore pericolosità e rimproverabilità soggettiva del reo.
A tale fine pertanto i giudici del merito si sono conformati ai principi che regolano il fondamento degli aumenti di pena previsti a carico del condannato per la recidiva facoltativa, che presuppone l'effettiva idoneità dei fatti reato a manifestare una più accentuata colpevolezza o una maggiore pericolosità del condannato (sez.2, n.19577 del 19.3.2008, Buccheri, Rv.240404). Sul punto invero il compito del giudice è quello di verificare in concreto se la reiterazione dell'illecito sia sintomo effettivo di riprovevolezza della condotta e di pericolosità del suo autore, mediante l'impiego di ogni parametro individualizzante significativo della personalità del reo e del grado di colpevolezza, al di là del mero e indifferenziato riscontro formale dell'esi- stenza di precedenti penali" (sez.
U, n.57038 del 27.5.2010, P.G., Calibè, Rv. 247838). Il compito è stato nella specie assolto con motivazione logica e priva di contraddizioni.4.Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inam- missibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.
5. La pronuncia di inammissibilità del ricorso esonera il giudice dall'os- servanza delle disposizioni transitorie del D.Ls.vo 10 Ottobre 2022 n.150 (art.85) e succ. modif. concernenti il rispetto dei termini di presentazione della querela da parte della persona offesa che non la avesse ancora presen- tata (sez.U, n.40150 del 21/06/2018 Salatino, Rv.273551).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 18 Gennaio 2023 Il Consigliere