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Ordinanza — n. 7536/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal for lack of consent to special procedure and orders costs.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 7536/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal by Pezone and Galuppi inadmissible without formalities. The appellants argued that the lower court failed to verify their consent to the special procedure under Article 599-bis of the Code of Criminal Procedure. The court ruled that the special procedure was validly adopted based on a prior agreement between the parties, which included a waiver of appeal grounds other than sentencing, and that the consent was properly manifested through a special power of attorney.

Regesto Legislator

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Art. 599 bis c.p.p.; Art. 610 c.p.p.: The special procedure under Art. 599 bis c.p.p. requires explicit consent from both parties; absence of such consent renders the appeal inadmissible.

Parole chiave

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special procedure consent waiver of appeal grounds inadmissible appeal Article 599 bis c.p.p. special power of attorney riscossione di pene pecuniarie pene e misure gravi addebiti penali

Disposizioni normative citate

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Art. 599 bis cod. proc. pen.
La sentenza impugnata, infatti, è stata adottata ai sensi dell'art. 599 bis cod. proc. pen. ("Concordato anche con rinuncia ai motivi di appello"), introdotto dall'art.
Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.
La declaratoria di inammissibilità del ricorso va pronunciata, inoltre, «senza formalità» ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. (come introdotto dalla legge n.
Legge 23 giugno 2017, n. 103
art. 599 bis cod. proc. pen
La sentenza impugnata, infatti, è stata adottata ai sensi dell'art. 599 bis cod. proc. pen.
art. 616 cod. proc. pen
Essendo, dunque, il ricorso inammissibile e non ravvisandosi ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Corte Costituzionale, sentenza n. 186 del 13 giugno 2000
Corte di Cassazione, sez. U, n. 40150 del 21/06/2018 Salatino
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: PEZONE PIETRO PAOLO nato a TERNI il 14/06/1955 GALUPPI SIMONETTA nato a ROMA il 25/11/1957 avverso la sentenza del 14/09/2021 della CORTE APPELLO di FIRENZEudita la relazione svolta dal Consigliere UGO BELLINI Motivi della decisione 1.PEZONE Pietro Paolo e GALUPPI Simonetta ricorrono, tramite difensore di fiducia, per la cassazione della sentenza con cui la Corte di appello di Firenze, decidendo ai sensi dell'art. 599 bis cod. proc. pen., in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Pistoia, rideterminava nei loro confronti la pena in anni tre mesi quattro giorni venti di reclusione ed euro 677,67 di multa ciascuno in relazione ai reati di concorso in furto pluriaggravato e indebito utilizzo di carte di pagamento in precedenza sottratte.

2. I ricorrenti si affidano ad un unico motivo di ricorso, con li quale deducono violazione di legge in relazione alla mancata verifica della volontà delle parti di definire il giudizio ai sensi dell'art.599 bis cod.proc.pen.

3. Il ricorso è manifestamente infondato. La sentenza impugnata, infatti, è stata adottata ai sensi dell'art. 599 bis cod. proc. pen. ("Concordato anche con rinuncia ai motivi di appello"), introdotto dall'art. 1, comma 56, della legge 23 giugno 2017, n. 103, in vigore dal 3 agosto 2017, cioè previo accordo delle parti, pubblica e privata, sulla rinunzia a tutti i motivi di appello diversi da quelli inerenti la determinazione della pena, la quale è stata concordemente proposta come specificato nella sentenza impugnata e successivamente applicata, nei termini richiesti, dalla Corte territoriale, previa verifica, per quanto stringata, della legittimità dell'iniziativa.

Il giudice di appello ha poi correttamente riconosciuto i profili di legalità della pena determinata sulla base di criteri compresi nella forchetta edittale. Quanto alla manifestazione del consenso al rito speciale, lo stesso risulta essere stato prestato attraverso il difensore munito di procura speciale e pertanto nel rispetto delle forme previste dalla legge e comunque con modalità del tutto coerenti con la capacità dei ricorrenti di manifestare un valido consenso, in assenza peraltro di alcuna allegazione in ordine alla ricorrenza di vizi del consenso o di una minorata capacità della parte disponente.

4. La declaratoria di inammissibilità del ricorso va pronunciata, inoltre, «senza formalità» ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. (come introdotto dalla legge n. 103 del 2017).5. La pronuncia di inammissibilità del ricorso esonera il giudice dall'osservanza delle disposizioni transitorie del D.Ls.vo 10 Ottobre 2022 n.150 (art.85) e succ. modif. concernenti il rispetto dei termini di presentazione della querela da parte della persona offesa che non la avesse ancora presentata (sez.U, n.40150 del 21/06/2018 Salatino, Rv.273551).

5. Essendo, dunque, il ricorso inammissibile e non ravvisandosi ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Costituzionale, sentenza n. 186 del 13 giugno 2000), alla condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese consegue anche quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, che si stima conforme a diritto ed equa, indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. C