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Ordinanza — n. 7531/2023 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed for generic grounds lacking specific argumentation against the lower court's findings.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 7531/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The court declared Antonio Bevilacqua's appeal against his conviction for aggravated theft and escape inadmissible. The appellant argued a defect in the reasoning regarding his responsibility, but the court found the grounds too generic and lacking specific counter-arguments. Consequently, the appeal was rejected without substantive review, and the appellant was ordered to pay procedural costs.

Regesto Legislator

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Art. 616 cod. proc. pen.; Art. 360, n. 1, lett. a) cod. proc. pen.: An appeal is inadmissible if the grounds are manifestly unfounded, generic, and lack a critical analysis of the contested points.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility generic grounds of appeal lack of critical analysis procedural costs award manifestly unfounded appeal altri capi d'accusa recidiva nell'infrazione precedenti penali gravi

Disposizioni normative citate

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Art. 616 cod. proc. pen.
Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost.
Art. 360, n. 1, lett. a) cod. proc. pen.
Art. 85 D.Lgs 10 Ottobre 2022 n.150
art. 616 cod. proc. pen
Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost.

Giurisprudenza citata

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sez.U, n.8825 del 27/10/2016, Galtelli
(sez.U, n.8825 del 27/10/2016, Galtelli).
Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000
pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.
sez.U, n.40150 del 21/06/2018 Salatino
concernenti il rispetto dei termini di presentazione della querela da parte della persona offesa che non la avesse ancora propo- sta (sez.U, n.40150 del 21/06/2018 Salatino, Rv.273551).
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BEVILACQUA ANTONIO nato a REGGIO CALABRIA il 17/04/1980 avverso la sentenza del 12/10/2021 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere UGO BELLINI

RITENUTO IN FATTO

e

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.BEVILACQUA Antonio ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Reggio Calabria che ha confermato la decisione del Tribunale di Reggio Calabria che lo aveva riconosciuto colpevole del reato di furto pluriaggravato e di due episodi di evasione, con il riconoscimento dell'attenuante del vizio parziale di mentre ritenuta equivalente alle circostanze aggravanti ed alla recidiva, lo aveva condannato alla pena di un anno di reclusione ed euro 200 di multa. 2.Lamenta il ricorrente vizio motivazionale in relazione all'accertamento di responsabilità del prevenuto.

3. Il motivo di ricorso è manifestamente infondato in quanto generico e privo di confronto con gli argomenti della sentenza impugnata, del tutto ca- rente di analisi censoria e sia pure della indicazione dei punti oggetto di im- pugnazione. (sez.U, n.8825 del 27/10/2016, Galtelli). La sentenza si pre- senta lineare e congrua, non presenta contraddizioni evidenti e pertanto non si presta di essere sottoposta al sindacato di legittimità, a fronte di argomenti di impugnazione del tutto generici e acritici.

4. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.

5. La pronuncia di inammissibilità del ricorso esonera il giudice dall'osser- vanza delle disposizioni transitorie del D.Ls.vo 10 Ottobre 2022 n.150 (art.85) e succ. modif. concernenti il rispetto dei termini di presentazione della querela da parte della persona offesa che non la avesse ancora propo- sta (sez.U, n.40150 del 21/06/2018 Salatino, Rv.273551).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 18 Gennaio 2023 Il Consigliere estensore Il