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Ordinanza — n. 7528/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses criminal appeal as inadmissible due to lack of specific grounds and procedural defects.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 7528/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The court declared the criminal appeal filed by Bouaziz Ali' against the second-instance judgment inadmissible. The appellant argued for a different factual reconstruction regarding the attempted theft of electrical cables, but the appellate court had already logically rejected this defense based on the defendant's possession of cutting tools and the removal of the cable well. Consequently, the court ruled the appeal manifestly unfounded, as it lacked critical analysis and merely repeated previously dismissed objections, leading to the dismissal of the appeal and an order for the appellant to pay the procedural costs.

Regesto Legislator

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Art. 616 cod. proc. pen.; Art. 360, n. 1, lett. a) cod. proc. pen.: An appeal is inadmissible if it is manifestly unfounded, lacks specific grounds, and fails to provide a critical analysis of the lower court's reasoning.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility manifestly unfounded appeal lack of specific grounds procedural defects in appeal repetition of dismissed objections procedural costs award attempted theft case inutilizzabilità delle prove illecite

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 616 cod. proc. pen.
Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost.
art. 616 cod. proc. pen
Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost.

Giurisprudenza citata

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Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000
pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BOUAZIZ ALI' nato il 11/09/1965 avverso la sentenza del 23/06/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere UGO BELLINI

RITENUTO IN FATTO

e

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.BOUAZIZ ALI' ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Pa- lermo che ha confermato la decisione del Tribunale di Trapani che lo aveva condannato alla pena di mesi due giorni 20 di reclusione ed euro 150 di multa in relazione al reato di tentato furto di cavi elettrici presso il pozzetto della diga Rubino in provincia di Trapani. 2.Lamenta il ricorrente violazione di legge e vizio motivazionale in rela- zione alla sussistenza del reato assumendo una erronea valutazione degli elementi probatori e il mancato accoglimento della alternativa ricostruzione operata in appello dalla difesa del ricorrente.

3. Il motivo di ricorso è manifestamente infondato in quanto aspecifico, in fatto, privo di analisi critica degli argomenti della sentenza del giudice di appello e ripropositivo di censure già considerate e disattese dalla Corte di Appello la quale, con argomenti logici e privi di contraddizioni aveva escluso, alla stregua delle emergenze processuali (il ricorrente era in possesso di strumenti per il taglio di cavi, avvenuta rimozione del pozzetto che conteneva i cavi elettrici e intervenuta sottrazione degli stessi), la alternativa ricostru- zione difensiva.

4. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.

5. La pronuncia di inammissibilità del ricorso esonera il giudice dall'os- servanza delle disposizioni transitorie del D.Ls.vo 10 Ottobre 2022 n.150 (art.85) e succ. modif. concernenti il rispetto dei termini di presentazione della querela da parte della persona offesa che non la avesse ancora presen- tata (sez.U, n.40150 del 21/06/2018 Salatino, Rv.273551).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 18 Gennaio 2023 Il Consigliere estensore Il