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Ordinanza — n. 7524/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal against criminal conviction for attempted theft due to lack of specific grounds.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 7524/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court declared the appeal filed by Salvatore Terrasi inadmissible, ordering him to pay procedural costs. Terrasi challenged his conviction for attempted theft of a camper, arguing the lower court lacked sufficient reasoning regarding recidivism and sentencing. The court rejected these claims as generic and repetitive, noting the lower court properly identified the defendant's persistent criminality and indifference to rules despite his social surveillance status.

Regesto Legislator

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Art. 616 c.p.p.; Art. 360 c.p.p.: An appeal against a criminal judgment is inadmissible if the grounds are generic, lack specific critical analysis of the contested decision, and merely repeat arguments already examined and dismissed by the lower court without new substantive reasons.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility generic grounds rejection repetitive arguments dismissal lack of critical analysis procedural costs award recidiva nell'infrazione altri reati tentato furto

Disposizioni normative citate

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Art. 616 cod. proc. pen.
4.Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost.
Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000
pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.
art. 616 cod. proc. pen
4.Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost.

Giurisprudenza citata

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sez.U, n.40150 del 21/06/2018 Salatino, Rv.273551
concernenti il termine di presentazione della querela da parte della persona offesa che non la avesse ancora presentata (sez.U, n.40150 del 21/06/2018 Salatino, Rv.273551).i
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TERRASI SALVATORE nato a AGRIGENTO il 04/07/1973 avverso la sentenza del 17/03/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere UGO BELLINI

RITENUTO IN FATTO

e

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.TERRASI Salvatore ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Torino che ha confermato la decisione del Tribunale di Torino che lo aveva riconosciuto colpevole del reato di tentato furto pluriaggravato di autoveicolo (camper) e, con il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche ri- tenute equivalenti alla contestata recidiva e alle aggravanti lo aveva condan- nato alla pena di mesi tre di reclusione ed euro 120 di multa.

2. Lamenta il ricorrente difetto di motivazione in relazione al riconosci- mento della recidiva e al trattamento sanzionatorio.

3. Ebbene, ritiene il Collegio che i motivi sopra richiamati siano manife- stamente infondati, in quanto generici, privi di analisi censoria avverso il provvedimento impugnato, nonché ripropositivi di analoghe censure che la corte distrettuale aveva esaminato e disatteso con motivazione non manife- stamente illogica o contraddittoria. 3.1 In particolare la corte distrettuale ha correttamente motivato la scelta di ritenere sussistente la contestata recidiva, in presenza di manifestazione ulteriore di una capacità criminale ingravescente, espressione di perseve- ranza nel crimine, a fronte di plurimi precedenti penali anche della stessa specie, di imputato sottoposto a sorveglianza sociale e a giudizio di perico- losità sociale, a fronte di reato commesso in pieno giorno che manifestava totale indifferenza al rispetto delle regole, tale da evocare, in termini aggior- nati, una maggiore pericolosità e rimproverabilità soggettiva.

Il trattamento sanzionatorio è stato poi mantenuto all'interno di cornice edittale modulata su minimi. 4.Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.

5. La pronuncia di inammissibilità del ricorso esonera il giudice dall'os- servanza delle disposizioni transitorie del D.Ls.vo 10 Ottobre 2022 n.150 (art.85) e succ. modif. concernenti il termine di presentazione della querela da parte della persona offesa che non la avesse ancora presentata (sez.U, n.40150 del 21/06/2018 Salatino, Rv.273551).i

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 18 Gennaio 2023 Il Consigliere estensore