Cassation appeal dismissed as inadmissible due to legislative exclusion of lack of dismissal reasoning from review grounds.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal against a first-instance judgment inadmissible de plano. The defendant argued that the trial judge failed to thoroughly examine the possibility of acquittal under Article 129 of the Code of Criminal Procedure. However, the Court ruled that recent legislative reforms explicitly excluded this specific ground from admissible cassation appeals, limiting review only to issues regarding the defendant's will, legal qualification, and sentencing legality.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 448, comma 2 bis, cod. proc. pen.; Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.: The legislative reform introduced by Law No. 103/2017 excluded the lack of judicial reasoning on the non-existence of acquittal conditions from the grounds for a cassation appeal, rendering such appeals inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
ORDINANZA sul ricorso proposto da: DI LENA DAVIDE nato a BRINDISI il 17/11/1989 avverso la sentenza del 05/07/2022 del GIP TRIBUNALE di BRINDISIdato avvit‘o alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GAETANO DI GIURO; Ritenuto in fatto e considerato in diritto 1. Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Brindisi ha pronunciato sentenza, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., nei confronti di Davide Di Lena.
2. Avverso la sentenza ricorre l'imputato, tramite il proprio difensore, deducendo violazione degli artt. 125 e 129 cod. proc. pen. La difesa lamenta che il Giudice non ha, approfondito la possibilità di proscioglimento ai sensi dell'art. 129, comma 2, cod. proc. pen. e chiede l'annullamento della sentenza impugnata.
3. In base all'art. 448, comma 2 bis, cod. proc. pen., introdotto dall'art. 1, comma 50, della citata legge n. 103 del 2017, il ricorso avverso la sentenza di patteggiamento è proponibile solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza.
4. Dall'analisi della suddetta norma appare pertanto chiaro che la rilevanza dell'intervento riformatore è consistita nell'esclusione dal novero dei casi di ricorso per cassazione del difetto di motivazione del giudice sull'insussistenza delle condizioni per pronunciare sentenza di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen., non essendo tale motivo, a seguito delle sopra indicate modifiche normative, più denunciabile come motivo di ricorso di legittimità.
5. Ne consegue l'inammissibilità del ricorso del ricorso de plano, ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. e, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost., sent. n. 186 del 2000), anche al versamento a favore della Cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro tremila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 12 gennaio 2023.