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Ordinanza — n. 7519/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for inadmissible legal qualification error not evident from indictment.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 7519/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal against a plea-bargain sentence inadmissible de plano. The defense argued for a requalification of the offense to a lesser crime under Article 424 of the Penal Code, claiming an error in legal qualification. The court ruled that such an error must be immediately and obviously eccentric to the indictment's content to be admissible, which was not met here.

Regesto Legislator

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Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.: An appeal alleging erroneous legal qualification is inadmissible unless the error is immediately and obviously eccentric to the indictment's content.

Parole chiave

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erronea qualificazione giuridica patteggiamento inammissibilità ricorso eccentricità imputazione Corte di Cassazione codice procedura penale spese processuali danni da incendio

Disposizioni normative citate

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Art. 444 cod. proc. pen.
Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Torre Annunziata ha pronunciato sentenza, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., nei confronti di Pasquale Vuolo.
Art. 125 cod. proc. pen.
Art. 129 cod. proc. pen.
Art. 448, comma 2 bis, cod. proc. pen.
In base all'art. 448, comma 2 bis, cod. proc. pen., introdotto dall'art.
Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.
Ne consegue l'inammissibilità del ricorso del ricorso de plano, ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. e, ai sensi dell'art.
Art. 616 cod. proc. pen.
e, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost., sent.
art. 444 cod. proc. pen
Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Torre Annunziata ha pronunciato sentenza, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., nei confronti di Pasquale Vuolo.
art. 424 cod. pen
La difesa lamenta l'erronea qualificazione giuridica del fatto di cui al capo 1) dell'imputazione, che doveva essere riqualificato nell'ipotesi meno grave dell'art. 424 cod. pen.
art. 616 cod. proc. pen
e, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost., sent.

Giurisprudenza citata

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Sez. 5, n. 33145 dell'8/10/2020, Rv. 279842
Quanto all'erronea qualificazione giuridica del fatto si è osservato che - si vedano Sez. 5, n. 33145 dell'8/10/2020, Rv. 279842, Sez.
Sez. 6, n. 25617 del 25/06/2020, Rv. 279573
279842, Sez. 6, n. 25617 del 25/06/2020, Rv. 279573 e Sez.
Sez. 3, n. 23150 del 17/04/2019, Rv. 275971
279573 e Sez. 3, n. 23150 del 17/04/2019, Rv. 275971 - in tema di applicazione pena su richiesta delle parti la possibilità di ricorrere in cassazione deducendo, ai sensi dell'art.
Corte cost., sent. n. 186 del 2000
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: VUOLO PASQUALE nato a CASTELLAMMARE DI STABIA il 29/04/1978 avverso la sentenza del 14/07/2022 del GIP TRIBUNALE di TORRE ANNUNZIATAdato avyto alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GAETANO DI GIURO; Ritenuto in fatto e considerato in diritto 1. Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Torre Annunziata ha pronunciato sentenza, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., nei confronti di Pasquale Vuolo.

2. Avverso la sentenza ricorre l'imputato, tramite il proprio difensore, deducendo violazione degli artt. 125 e 129 cod. proc. pen. La difesa lamenta l'erronea qualificazione giuridica del fatto di cui al capo 1) dell'imputazione, che doveva essere riqualificato nell'ipotesi meno grave dell'art. 424 cod. pen.

3. In base all'art. 448, comma 2 bis, cod. proc. pen., introdotto dall'art. 1, comma 50, della citata legge n. 103 del 2017, il ricorso avverso la sentenza di patteggiamento è proponibile solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza.

4. Quanto all'erronea qualificazione giuridica del fatto si è osservato che - si vedano Sez. 5, n. 33145 dell'8/10/2020, Rv. 279842, Sez. 6, n. 25617 del 25/06/2020, Rv. 279573 e Sez. 3, n. 23150 del 17/04/2019, Rv. 275971 - in tema di applicazione pena su richiesta delle parti la possibilità di ricorrere in cassazione deducendo, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis,cod. proc. pen., introdotto dall'art. 1, comma 50, I. 23 giugno 2017 n. 103, l'erronea qualificazione giuridica del fatto contenuto in sentenza è limitata ai casi in cui tale qualificazione risulti, con indiscussa immediatezza, palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione, con conseguente inammissibilità dell'impugnazione che deduce errori non risultanti dal capo di imputazione, Come nel caso in esame in cui si invoca una non consentita rivalutazione delle risultanze delle indagini preliminari.

5. Ne consegue l'inammissibilità del ricorso del ricorso de plano, ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. e, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost., sent. n. 186 del 2000), anche al versamento a favore della Cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro tremila.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 12 genna