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Ordinanza — n. 7518/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of mandatory defense counsel signature post-2017 reform.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 7518/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because it was filed after the 2017 law requiring defense counsel signatures for all criminal appeals. The appellant, Pasqualino Di Mari, attempted to submit the petition personally, arguing that his signature sufficed under prior interpretations. The court ruled that the new statutory requirement renders personal filing strictly impossible, mandating representation by a registered defense attorney.

Regesto Legislator

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Art. 571, comma 1, e 613, comma 1, cod. proc. pen.; Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.: Following the 2017 reform, criminal appeals must be signed by defense counsel; personal filing by the accused is strictly inadmissible.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility defense counsel signature requirement law n. 103 2017 reform personal filing prohibition Cassation procedure rules requisito della firma permesso di promuovere un procedimento penale difetto di legittimazione del ministero pubblico

Disposizioni normative citate

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Art. 571, comma 1, cod. proc. pen.
Art. 613, comma 1, cod. proc. pen.
Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.
Il ricorso deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile, a norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla medesima legge n.
Law n. 103 of 2017

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017
Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017 - dep.
Sez. 3, n. 11126 del 25/01/2021
272010; Sez. 3, n. 11126 del 25/01/2021, Marrazzo Rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DI MARI PASQUALINO nato a SIRACUSA il 29/04/1988 avverso l'ordinanza del 13/07/2022 del TRIB. SORVEGLIANZA di CALTANISSETTAdato av/so alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GAETANO DI GIURO; Ritenuto in fatto e considerato in diritto Pasqualino Di Mari ha proposto ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del Tribunale di sorveglianza di Caltanissetta. Sia il provvedimento impugnato sia il ricorso sono però successivi al 3 agosto 2017, data dell'entrata in vigore della legge n. 103 del 2017, con cui si è esclusa la facoltà dell'imputato, e quindi anche del condannato, di proporre personalmente ricorso per cassazione, prevedendosi che esso deve essere in ogni caso sottoscritto, a pena d'inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione (artt. 571, comma 1, e 613, comma 1, cod. proc. pen.;

Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017 - dep. 23/02/2018, Aiello, Rv. 272010; Sez. 3, n. 11126 del 25/01/2021, Marrazzo Rv. 281475, che evidenzia che è irrilevante, per la natura personale dell'atto impugnatorio, sia l'autenticazione, ad opera di un legale, della sottoscrizione del ricorso, sia la sottoscrizione del difensore "per accettazione" del mandato difensivo e della delega al deposito dell'atto, la quale non attribuisce al difensore la titolarità dell'atto stesso). Il ricorso deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile, a norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla medesima legge n. 103 del 2017.

Segue all'inammissibilità la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non potendo escludersi profili di colpa, anche alla sanzione in favore della cassa delle ammende (Corte cost. n. 186 del 2000) che si ritiene equo quantificare in euro tremila.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 12 gennaio 2