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Ordinanza — n. 7517/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility as it concerns only the appeal court's sentencing, not the formation of will.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 7517/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the cassation appeal inadmissible de plano regarding the lack of motivation in the application of non-punishability grounds. The appellant argued that the lower court failed to apply specific non-punishability causes under Article 129 of the Code of Criminal Procedure. The court ruled that under the new plea bargaining system, appeals are limited to the formation of will, prosecutor's consent, and the content of the judgment, excluding substantive non-punishability arguments.

Regesto Legislator

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Art. 599-bis c.p.p.; Art. 610, comma 5-bis c.p.p.: In cases of plea bargaining on appeal, cassation appeals are admissible only for defects regarding the formation of the party's will, the prosecutor's consent, or the content of the judgment, excluding substantive non-punishability grounds.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility plea bargaining on appeal formation of will requirement non-punishability grounds de plano inadmissibility motivi di cassazione cognizione del ricorso per cassazione motivazione inadeguata delle censure costituzionali

Disposizioni normative citate

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Art. 599-bis c.p.p.
patteggiamento in appello di cui all'art. 599-bis cod.
Art. 610, comma 5-bis c.p.p.
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, de plano, a norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod.
Art. 129 c.p.p.
pen., nei confronti di Attilio D'Alessio, il quale, tramite il proprio difensore, ha proposto ricorso per cassazione avverso la predetta pronuncia, deducendo mancanza di motivazione in relazione alla mancata applicazione di una delle cause di non punibilità di cui al primo comma dell'art. 129 cod.
art. 129 cod. proc. pen
pen., nei confronti di Attilio D'Alessio, il quale, tramite il proprio difensore, ha proposto ricorso per cassazione avverso la predetta pronuncia, deducendo mancanza di motivazione in relazione alla mancata applicazione di una delle cause di non punibilità di cui al primo comma dell'art. 129 cod. proc. pen.
art. 599-bis cod. proc. pen
patteggiamento in appello di cui all'art. 599-bis cod. proc. pen., ad opera della legge n.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: D'ALESSIO ATTILIO nato a AVEZZANO il 26/04/1965 avverso la sentenza del 11/04/2022 della CORTE APPELLO di L'AQUILA)t dato avv),io alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GAETANO DI GIURO; Ritenuto in fatto e considerato in diritto 'ActutLA (' La Corte d'appello di E I I O i 11 ha pronunciato sentenza, ai sensi dell'art. 599- is cod. pen. pen., nei confronti di Attilio D'Alessio, il quale, tramite il proprio difensore, ha proposto ricorso per cassazione avverso la predetta pronuncia, deducendo mancanza di motivazione in relazione alla mancata applicazione di una delle cause di non punibilità di cui al primo comma dell'art. 129 cod. proc. pen.

Rilevato che, a seguito della reintroduzione del c.d. patteggiamento in appello di cui all'art. 599-bis cod. proc. pen., ad opera della legge n. 103 del 2017, rivive il principio, già elaborato dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui in tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazione solo per motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice. Osservato che il motivo di ricorso dedotto dal ricorrente non rientra fra i casi appena elencati.

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, de plano, a norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. (introdotto dalla medesima legge n. 103 del 2017), con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 12 gennaio 2023