Ordinanza — n. 7516/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: OUASIAI ATEF nato il 01/11/1988 avverso la sentenza del 26/11/2021 della CORTE APPELLO di PERUGIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GAETANO DI GIURO; Rilevato in fatto e considerato in diritto Ritenuto che le censure dedotte nel ricorso di Ouasiai Atef - nel quale il difensore si duole della violazione dell'art. 4, commi 2 e 3 I. n. 110 del 1975 e del vizio di motivazione per il mancato riconoscimento della circostanza attenuante della lieve entità al proprio assistito, nonostante la modesta attitudine offensiva di un paio di forbici e la mancanza di prova che quest'ultimo volesse utilizzare l'arma impropria - non sono consentite in sede di legittimità, perché costituite da mere doglianze in punto di fatto.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 7516/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 4, commi 2 e 3 I. n. 110 del 1975 e del vizio di motivazione per il mancato riconoscimento della circostanza attenuante della lieve entità al proprio assistito, nonostante la modesta attitudine offensiva di un paio di forbici e la mancanza di prova che quest'ultimo volesse utilizzare l'arma impropria - non sono consentite in sede di legittimità, perché costituite da mere doglianze in punto di fatto.
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: OUASIAI ATEF nato il 01/11/1988 avverso la sentenza del 26/11/2021 della CORTE APPELLO di PERUGIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GAETANO DI GIURO; Rilevato in fatto e considerato in diritto Ritenuto che le censure dedotte nel ricorso di Ouasiai Atef - nel quale il difensore si duole della violazione dell'art. 4, commi 2 e 3 I. n. 110 del 1975 e del vizio di motivazione per il mancato riconoscimento della circostanza attenuante della lieve entità al proprio assistito, nonostante la modesta attitudine offensiva di un paio di forbici e la mancanza di prova che quest'ultimo volesse utilizzare l'arma impropria - non sono consentite in sede di legittimità, perché costituite da mere doglianze in punto di fatto.
Considerato che dette censure sono, altresì, riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dalla Corte di appello di Perugia con la sentenza impugnata. Invero, detta pronuncia evidenzia - conformemente a Sez. 1, n. 26636 del 19/03/2019, Fiandaca, Rv. 276195, secondo cui in materia di reati concernenti le armi, ai fini della configurabilità del caso di lieve entità previsto dal comma 3 dell'art. 4 della legge 18 aprile 1975 n. 110, deve tenersi conto non solo delle dimensioni dello strumento atto ad offendere, ma anche di tutte le modalità del fatto e della personalità del reo, che possono dare un particolare significato al fatto obiettivo del porto ingiustificato - che la condotta posta in essere dall'imputato, che si era dato immediatamente alla fuga al di là dei binari dopo aver gettato a terra le forbici, non permette di ravvisare quei particolari profili di lieve entità che sono previsti dal terzo comma, seconda parte, dell'art. 4 della I. n. 110 del 1975.
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 12 gennaio