Italian Supreme Court dismisses appeal as mere factual complaints regarding subjective intent in a fraud case.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court declared Alessandro Chiodini's appeal inadmissible because his arguments regarding the subjective element of the crime were merely factual complaints. Chiodini argued he lacked knowledge of the victim's immigration status due to reliance on verbal assurances, but the Court found this insufficient for a legitimacy review. The decision rests on the principle that appeals cannot substitute the lower court's fact-finding or re-litigate issues already properly addressed by the appellate court.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 22, comma 12, d. I. n. 286 del 1998; Art. 616 cod. proc. pen.: Appeals against judgments in criminal proceedings are inadmissible if they consist solely of mere factual complaints or reproduce arguments already adequately examined and dismissed by the appellate court.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CHIODINI ALESSANDRO nato a CITTA' DI CASTELLO il 18/01/1969 avverso la sentenza del 04/02/2022 della CORTE APPELLO di PERUGIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GAETANO DI GIURO; Rilevato in fatto e considerato in diritto Ritenuto che le censure dedotte nel ricorso di Alessandro Chiodini - nel quale il difensore si duole della violazione di legge e del vizio di motivazione in riferimento all'elemento soggettivo del reato, insistendo sulla riconducibilità della mancata conoscenza del fatto che il lavoratore fosse privo di soggiorno a colpa e non a dolo dell'imputato - come altresì supportate da memoria difensiva non sono consentite in sede di legittimità, perché costituite da mere doglianze in punto di fatto.
Considerato che dette censure sono, altresì, riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dalla Corte di appello di Perugia con la sentenza impugnata. Invero, detta pronuncia evidenzia, con riguardo all'elemento soggettivo del dolo, richiesto dall'art. 22, comma 12, d. I. n. 286 del 1998 - che si assume dalla difesa escluso per essersi Chiodini fidato del connazionale del lavoratore in regola col permesso di soggiorno -, che l'imputato, come da costante giurisprudenza di legittimità, non può fondatamente invocare la propria buona fede basandola sull'essersi fidato delle assicurazioni verbali dategli senza avere preteso l'esibizione del prescritto permesso di soggiorno.
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 12 gennaio 202