Cassation appeal dismissed for inadmissibility regarding non-punishment grounds not covered by appellate plea agreement rules.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared Giovanni Boccia's appeal inadmissible de plano because his complaint regarding a non-punishment ground did not fall within the limited scope of reviewable issues for appellate plea agreements. The appellant argued that the lower court failed to examine a specific cause of non-punishment under Article 129 of the Code of Criminal Procedure, but the court noted that post-2017 reforms restrict cassation review to the formation of will, prosecutor consent, and divergent content of the judgment. Consequently, the court ruled that the appeal was procedurally barred and ordered the appellant to pay court costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 599-bis c.p.p.; Art. 610, comma 5-bis c.p.p.: In appeals involving plea agreements, cassation review is limited strictly to the formation of the party's will, the prosecutor's consent, and the content of the judgment, excluding other substantive grounds.
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BOCCIA GIOVANNI nato a NAPOLI il 03/09/1975 avverso la sentenza del 14/06/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avo alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GAETANO DI GIURO; cC Ritenuto in fatto e considerato in diritto La Corte d'appello di Napoli ha pronunciato sentenza, ai sensi dell'art. 599- bis cod. pen. pen., nei confronti di Giovanni Boccia, il quale, tramite il proprio difensore, ha proposto ricorso per cassazione avverso la predetta pronuncia, lamentando il mancato approfondimento di una delle cause di non punibilità di cui al primo comma dell'art. 129 cod. proc. pen.
Rilevato che, a seguito della reintroduzione del c.d. patteggiamento in appello di cui all'art. 599-bis cod. proc. pen., ad opera della legge n. 103 del 2017, rivive il principio, già elaborato dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui in tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazione solo per motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice. Osservato che il motivo di ricorso dedotto dal ricorrente non rientra fra i casi appena elencati.
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, de plano, a norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. (introdotto dalla medesima legge n. 103 del 2017), con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 12 gennaio 2023