Italian Court dismisses appeal against plea bargain due to lack of admissible cassation grounds under procedural code.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal inadmissible de plano because it did not address the specific grounds required for cassation regarding plea bargains. The appellant argued for violations of articles 62-bis and 133 of the Code of Criminal Procedure concerning generic mitigating circumstances, but the court noted these were already incorporated into the agreed sentence. Consequently, the appeal was rejected without a merits review, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 599-bis cod. proc. pen.; Art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen.: In appeals involving plea bargains, cassation is admissible only for defects in the party's will, prosecutor consent, or divergent content; appeals challenging the application of mitigating circumstances already accepted in the agreement are inadmissible.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GALOPPO MARIO nato a AVERSA il 13/10/1989 avverso la sentenza del 31/05/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIl, dato avy,Ko alle parti; P udita la relazione svolta dal Consigliere GAETANO DI GIURO; (=rk Ritenuto in fatto e considerato in diritto La Corte d'appello di Napoli ha pronunciato sentenza, ai sensi dell'art. 599- bis cod. pen. pen., nei confronti di Mario Galoppo, il quale, tramite il proprio difensore, ha proposto ricorso per cassazione avverso la predetta pronuncia. Rilevato che, a seguito della reintroduzione del c.d. patteggiamento in appello di cui all'art. 599-bis cod. proc. pen., ad opera della legge n. 103 del 2017, rivive il principio, già elaborato dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui in tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazione solo per motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice.
Osservato che il motivo di ricorso dedotto dal ricorrente - violazione degli artt. 62-bis e 133 cod. proc. pen. e vizio di motivazione circa la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche - non rientra fra i casi appena elencati, essendo stata irrogata a Galoppo esattamente la stessa pena concordata tra le parti anche peraltro con la concessione delle circostanze attenuanti generiche (che, invece, si asserisce non essere state riconosciute). Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, de plano, a norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. (introdotto dalla medesima legge n. 103 del 2017), con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 12 gennaio 20