Criminal appeal dismissed as inadmissible because the appellant personally filed it after the 2017 law requiring lawyer representation.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court declared the extraordinary appeal filed by Marina Adele Pallotto inadmissible. Although the appellant argued that personal filing was permissible, the Court noted the appeal and the underlying judgment were both dated after August 3, 2017. Consequently, the Court applied the new statutory requirement that such appeals must be signed by a registered defense lawyer, rendering the personal submission void.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 625-bis c.p.p.; Art. 610, comma 5-bis c.p.p.: After the entry into force of Law No. 103/2017, criminal appeals must be signed by a registered defense lawyer, and personal filing by the accused or convicted person is inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PALLOTTO MARINA ADELE nato a SULMONA il 21/07/1978 avverso la sentenza del 19/04/2022 della CORTE DI CASSAZIONE di ROMAdato av7io alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GAETANO DI GIURO; Ritenuto in fatto e considerato in diritto Marina Adele Pallotto avverso la sentenza della Quinta Sezione di questa Corte del 19 aprile 2022 n. 452 ha proposto ricorso straordinario ai sensi dell'art. 625-bis cod. proc. pen. Sia la sentenza impugnata sia il ricorso sono però successivi al 3 agosto 2017, data dell'entrata in vigore della legge n. 103 del 2017, con cui si è esclusa la facoltà dell'imputato, e quindi anche del condannato, di proporre personalmente ricorso per cassazione, prevedendosi che esso deve essere in ogni caso sottoscritto, a pena d'inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione (artt. 571, comma 1, e 613, comma 1, cod. proc. pen.;
Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017 - dep. 23/02/2018, Aiello, Rv. 272010; Sez. 3, n. 11126 del 25/01/2021, Marrazzo Rv. 281475, che evidenzia che è irrilevante, per la natura personale dell'atto impugnatorio, sia l'autenticazione, ad opera di un legale, della sottoscrizione del ricorso, sia la sottoscrizione del difensore "per accettazione" del mandato difensivo e della delega al deposito dell'atto, la quale non attribuisce al difensore la titolarità dell'atto stesso). Il ricorso deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile, a norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla medesima legge n. 103 del 2017.
Segue all'inammissibilità la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non potendo escludersi profili di colpa, anche alla sanzione in favore della cassa delle ammende (Corte cost. n. 186 del 2000) che si ritiene equo quantificare in euro tremila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 12 gennaio