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Ordinanza — n. 7511/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as mere factual complaints and reiteration of already rejected arguments.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 7511/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The court declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant argued that the lower court violated specific articles regarding fraud and double-counting of facts, claiming the acquittal on one charge improperly affected the sentencing balance. The court rejected these claims as mere factual complaints and a repetition of arguments already thoroughly examined and dismissed by the Court of Appeal.

Regesto Legislator

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Art. 616 cod. proc. pen.; Appeals based on mere factual complaints or reiteration of previously rejected arguments are inadmissible in cassation proceedings.

Parole chiave

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inadmissible appeal mere factual complaints reiteration of arguments cassation procedure procedural costs bancarotta fraudolenta sanzioni pecuniarie reato economico

Disposizioni normative citate

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Art. 616 cod. proc. pen.
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
art. 616 cod. proc. pen
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CINALLI NICOLA nato a ATESSA il 21/06/1951 avverso la sentenza del 01/06/2021 della CORTE APPELLO di PERUGIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GAETANO DI GIURO; Rilevato in fatto e considerato in diritto Ritenuto che le censure dedotte nel ricorso di Nicola Cinalli - nel quale il difensore si duole della violazione degli artt. 69, 62-bis, 219, comma 2, n. i R.D. n. 267 del 1942, e del vizio di motivazione sul trattamento sanzionatorio, lamentando che la pluralità dei fatti di bancarotta fraudolenta risulta valutata due volte e precisamente per il riconoscimento dell'aggravante e l'esclusione del giudizio di prevalenza delle attenuanti generiche, senza fare incidere l'assoluzione intervenuta sul giudizio di bilanciamento - non sono consentite in sede di legittimità, perché costituite da mere doglianze in punto di fatto.

Considerato che dette censure, come altresì supportate da memoria difensiva tempestivamente prodotta, sono, altresì, riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dalla Corte di appello di Perugia con la sentenza impugnata. Invero, detta pronuncia, a p. 9, evidenzia che l'intervenuta assoluzione dalla bancarotta documentale non rileva ai fini della determinazione della pena principale e che, a fronte della persistente pluralità dei residui reati di bancarotta a carico di Cinalli, è da. confermare il giudizio di equivalenza delle già concesse attenuanti generiche, non potendo ridursi ulteriormente la pena già inflitta al minimo ed itta le.

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 12 gennaio 20