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Ordinanza — n. 7509/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal claiming inhuman detention conditions as repetitive of already rejected arguments.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 7509/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal by Baba Khayi Ayuob inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The appellant argued that detention conditions in Catanzaro violated Article 3 of the European Convention on Human Rights due to lack of light, ventilation, and hot water. The court ruled that these grievances were repetitive of arguments already thoroughly examined and rejected by the lower Tribunal, which had verified specific facility conditions and applied a case-by-case assessment based on occupancy and treatment offers.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 616 c.p.p.; Art. 3 CEDU: Appeals based on detention conditions previously rejected by the lower court are inadmissible if they merely reproduce the same arguments without new evidence or legal reasoning.

Parole chiave

Generato dall'IA
inadmissible appeal detention conditions Article 3 ECHR repetitive arguments Tribunal of Surveillance court costs procedural economy necessità di cure mediche

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 3 CEDU
Art. 616 c.p.p.
art. 616 cod. proc. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BABA KHAYI AYUOB nato il 09/02/1989 avverso l'ordinanza del 05/05/2021 del TRIB. SORVEGLIANZA di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GAETANO DI GIURO; • Rilevato in fatto e considerato in diritto Ritenuto che le censure dedotte nel ricorso di Baba Khayi Abob, relative alla violazione dell'art. 3 Cedu ad opera del provvedimento del Tribunale di sorveglianza di Catanzaro col quale è stato rigettato il reclamo avverso l'ordinanza del Magistrato di sorveglianza di Catanzaro, che rigettava l'istanza formulata dal condannato ai sensi del suddetto articolo, sono riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal suddetto Tribunale con il provvedimento impugnato.

Invero, in detto provvedimento si osserva che il Magistrato di sorveglianza con il provvedimento reclamato ha correttamente calcolato la superficie disponibile per il detenuto in tutti gli Istituti oggetto del reclamo, così come ha valutato in maniera specifica la circostanza secondo cui, nei singoli Istituti in esame, - come da relazioni in atti - sono presenti sia nella stanza di pernottamento sia nei servizi igienici illuminazione naturale ed artificiale, finestre di areazione, adeguato riscaldamento, nonché acqua calda nelle docce, collocate in locali separati o all'interno delle stanze.

E, con riguardo al riferimento a decisioni di altri Tribunali di sorveglianza, si evidenzia come eventuali condizioni detentive contrarie alla dignità della persona non possano che essere valutate in maniera soggettiva caso per caso, tenendo conto anche necessariamente e principalmente del numero dei detenuti presenti nelle stanze di pernottamento nei singoli periodi di detenzione sottoposti ad esame e dell'offerta trattamentale di volta in volta proposta. Rilevato, pertanto, che il ricorso - nel quale si insiste genericamente sulla sussistenza quantomeno di condizioni detentive inumane per l'assenza di adeguata illuminazione ed areazione nonché di acqua calda nelle docce - deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 12 gennai