Italian Court dismisses appeal on detention conditions citing prior valid review and lack of specific new evidence.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared Giovanni Arena's appeal against the Catania Supervision Tribunal inadmissible. Arena argued the tribunal failed to properly assess detention conditions in Rome and Augusta prisons, violating specific articles regarding human dignity and living space. The court rejected these claims as repetitive of issues already thoroughly examined and dismissed by the lower tribunal with correct legal reasoning.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 35-ter, Art. 69 comma 6 lett. b) Ord. pen.; The appeal is inadmissible when the grievances concern conditions of detention already adequately reviewed and dismissed by the Supervision Tribunal with correct legal arguments, lacking new specific evidence to justify a fresh examination.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ARENA GIOVANNI nato a MESSINA il 16/09/1952 avverso l'ordinanza del 23/03/2022 del TRIB. SORVEGLIANZA di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GAETANO DI GIURO; Rilevato in fatto e considerato in diritto Ritenuto che le censure dedotte nel ricorso di Giovanni Arena - relative:
1) alla omessa motivazione in ordine al periodo di detenzione sofferto nella Casa circondariale di Roma Rebibbia ad opera del provvedimento del Tribunale di sorveglianza di Catania col quale è stato rigettato il reclamo avverso l'ordinanza del Magistrato di sorveglianza di Siracusa, che accoglieva parzialmente l'istanza formulata dal condannato ai sensi dell'art. 35-ter I. 26 luglio 1975, n. 354 (Ord. pen.);
2) alla violazione degli artt. 35-ter e 69, comma 6, lett.
b) Ord. pen. e al vizio di motivazione sulla gravità della situazione di detenzione e sullo spazio vitale a disposizione del detenuto durante la detenzione nella Casa circondariale di Augusta - sono riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal Tribunale di sorveglianza di Catania con il provvedimento impugnato. Invero, in detto provvedimento si osserva che il Magistrato di sorveglianza con il provvedimento reclamato ha correttamente calcolato la superficie disponibile per il detenuto in tutti gli Istituti oggetto del reclamo, così come ha valutato in maniera specifica la circostanza secondo cui nei singoli Istituti in esame - come da relazioni in atti - sono presenti sia nella stanza di pernottamento sia nei servizi igienici illuminazione naturale ed artificiale, finestre di areazione, adeguato riscaldamento, nonché acqua calda nelle docce, collocate in locali separati o all'interno delle stanze.
E, con riguardo al riferimento a decisioni di altri Tribunali di sorveglianza, si evidenzia come eventuali condizioni detentive contrarie alla dignità della persona non possano che essere valutate in maniera soggettiva caso per caso, tenendo conto anche necessariamente e principalmente del numero dei detenuti presenti nelle stanze di pernottamento nei singoli periodi di detenzione sottoposti ad esame e dell'offerta trattamentale di volta in volta proposta. Rilevato, pertanto, che il ricorso - nel quale si insiste genericamente e aspecificamente su un'omessa motivazione circa la detenzione nella Casa circondariale di Roma Rebibbia e comunque sulla sussistenza di condizioni detentive inumane anche con riguardo alla detenzione nella Casa circondariale di Augusta per un errore di calcolo altresì sullo spazio vitale minimo - deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 12