Italian court dismisses appeal regarding conditional sentence suspension revocation timing and procedural admissibility.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared Antonio Starace's appeal inadmissible, ordering him to pay procedural costs and a fine. Starace argued that the revocation of his suspended sentence violated Article 168 because the underlying crime occurred before the judgment became final. The court rejected this, noting the revocation was based on Article 168, paragraph 1, number 1, which allows revocation within five years of the final judgment, a period satisfied by the October 2020 offense date relative to the January 2020 finality.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 168, comma 1, n. 1 cod. pen.; Art. 168, comma 2 cod. pen.; Art. 616 cod. proc. pen.: A revocation of conditional sentence suspension under paragraph 1, number 1 is valid if the offense occurred within five years of the final judgment, rendering appeals based on paragraph 2 timing manifestly unfounded.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: STARACE ANTONIO nato a NAPOLI il 17/11/1999 avverso l'ordinanza del 20/06/2022 del TRIBUNALE di NAPOLI NORDdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GAETANO DI GIURO; a \ Rilevato in fatto e considerato in diritto Ritenuto che le censure dedotte nel ricorso di Antonio Starace, relative alla violazione dell'art. 168, secondo comma, cod. pen. - in cui si rileva che il reato per il quale sarebbe stato revocato il beneficio della sospensione condizionale della pena risulta anteriore al passaggio in giudicato della sentenza di concessione del beneficio - sono manifestamente infondate, in quanto la revoca è intervenuta non ai sensi dell'art. 168, secondo comma, ma ai sensi dell'art, 168, primo comma, n. 1 cod. pen., e il delitto giustificativo della stessa risulta commesso in data 9 ottobre 2020 e, quindi, nei cinque anni dal passaggio in giudicato della sentenza con cui risulta concesso il beneficio (intervenuto l'8 gennaio 2020), conformemente a tale previsione normativa.
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 12 gennaio 2023.