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Ordinanza — n. 7505/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal as inadmissible due to generic argumentation regarding temperature measurement in medical certification.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 7505/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The court declared the appeal filed by Fausto Vezzoni inadmissible and ordered him to pay procedural costs and a fine. Vezzoni argued that the lower court's rejection of his request to transfer the case was flawed because the medical certificate for his acute febrile pharyngitis and suspected COVID did not specify his current body temperature. The court rejected this claim, noting that the lower court had already accepted the defense's admission that the rejection was based on a sufficient and general motivation, rendering the specific temperature detail irrelevant to the procedural outcome.

Regesto Legislator

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Art. 127, comma 4, cod. proc. pen.; Art. 616 cod. proc. pen.: An appeal is inadmissible if the grounds raised are generic and do not specifically confront the factual or legal basis of the contested decision.

Parole chiave

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inadmissible appeal generic argumentation medical certification procedural costs transfer of case legitimate impediment Cassa delle ammende allontanamento nonostante motivi di salute

Disposizioni normative citate

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Art. 127, comma 4, cod. proc. pen.
SORVEGLIANZA di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GAETANO DI GIURO; Rilevato in fatto e considerato in diritto Ritenuto che la censura dedotta nel ricorso di Fausto Vezzoni, relativa alla violazione dell'art. 127, comma 4, cod.
Art. 616 cod. proc. pen.
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
art. 616 cod. proc. pen
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: VEZZONI FAUSTO nato a COSENZA il 13/02/1980 avverso l'ordinanza del 28/04/2022 del TRIB. SORVEGLIANZA di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GAETANO DI GIURO; Rilevato in fatto e considerato in diritto Ritenuto che la censura dedotta nel ricorso di Fausto Vezzoni, relativa alla violazione dell'art. 127, comma 4, cod. proc. pen., è manifestamente infondata, avendo, come ammesso dalla stessa difesa, il Tribunale di sorveglianza rigettato la richiesta di rinvio per legittimo impedimento del condannato sulla base di una congrua motivazione.

Ed in particolare per avere ritenuto generica la certificazione relativa a tale impedimento per "faringite acuta febbrile" e sospetto "Covid", in quanto non contenente la rilevazione della temperatura dell'odierno ricorrente. Profilo, peraltro, col quale il ricorso non si confronta, incorrendo anche nella genericità e aspecificità. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 12 gennaio 2023.